Abuso dei mezzi di correzione e disciplina se si vieta alla figlia di vedere il fidanzato.
In materia di abuso dei mezzi di correzione e disciplina la VI sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 45358 depositata il 6/12/2011, ha stabilito che si configura la citata fattispecie delittuosa se, col sequestro del cellulare vietando di svolgere lavoretti estivi, si impedisce di frequentare il fidanzato.
I coniugi, di origine albanese e di religione islamica, non volevano che la figlia frequentasse un italiano (non musulmano) perchè tale relazione avrebbe allontanato la ragazza de quelli che sono gli usi e i costumi del loro Paese d’origine e, pertanto, giustificavano il loro comportamento rifacendosi a motivazioni religiose e culturali.
I Supremi Giudici, cosi come quelli di merito, hanno ravvisato nel comportamento dei genitori albanesi i reati di violenza privata e di abuso dei mezzi di correzione e disciplina.
Inoltre la Cassazione ha precisato che, nel caso del reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, è sufficiente il dolo generico, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice (l’art. 571 del codice penale) un ulteriore fine rispetto alla volontà di realizzare la condotta di abuso.