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Abuso di ufficio, doppia ingiustizia e prescrizione del reato

Corte di Cassazione, sezione VI Penale Sentenza 29 gennaio – 18 marzo 2015, n. 11394

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Abuso di ufficio, doppia ingiustizia e prescrizione del reato
Corte di Cassazione, sezione VI Penale
Sentenza 29 gennaio – 18 marzo 2015, n. 11394
Presidente Citterio – Relatore Mogini

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame che si riporta al link in fondo all’articolo, ha trattato il tema dell’abuso d’ufficio poichè l’imputato, dopo i due gradi di giudizio in cui veniva sostituita la pena detentiva di mesi sei di reclusione con una multa pari a 6840 euro, tramite il proprio difensore di fiducia, presentava ricorso per cassazione deducendo l’erronea applicazione degli artt. 31 e 34 del Regolamento degli Uffici e Servizi della Provincia di Udine (in riferimento all’art. 323 c.p.) e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta violazione delle citate norme regolamentari, le quali, contrariamente a quanto deciso dai giudici di merito, non impongono requisiti minimi di qualificazione per la copertura di posizioni dirigenziali al di fuori della dotazione organica (art. 31 comma 5) e affidano tale copertura alla decisione discrezionale del vertice politico dell’Amministrazione Provinciale (art. 34 comma 2); erronea applicazione dell’art. 323 c.p. in ordine alla ritenuta sussistenza dell’ingiustizia del vantaggio patrimoniale con riferimento alla retribuzione percepita dal soggetto al quale l’incarico dirigenziale era stato conferito con l’atto (decreto n. 65/2006 del Presidente della Provincia in data 31.10.212) asseritamente posto in essere in violazione di legge, avendo il prescelto in concreto fornito all’amministrazione le prestazioni proprie al suo incarico; erronea applicazione dell’art. 323 c.p. e contraddittorietà della motivazione circa la ritenuta sussistenza del dolo intenzionale del delitto di abuso d’ufficio, che la Corte territoriale deduce unicamente dall’evidenza della violazione di legge posta in essere dal ricorrente;

I giudici di Piazza Cavour spiegano che la sentenza impugnata “ha correttamente ritenuto che il ricorrente, in qualità di Presidente della Provincia di Udine, col decreto numero 65/2006 del 31 ottobre 2006 ha individuato, senza procedura selettiva e sulla base di un rapporto intuitu personae, un soggetto cui conferire l’incarico dirigenziale, il quale si era preoccupato di presentare il proprio curriculum professionale il giorno precedente e all’evidenza difettava dei richiesti requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, trattandosi di soggetto privo di titoli ed esperienza che ne comprovassero la qualificazione professionale in maniera ambientale, in tale ultimo profilo consistendo – tra gli altri pure configurabili nel caso di specie – la violazione di legge necessaria all’integrazione del contestato reato di abuso d’ufficio;
Considerato inoltre, con riferimento al secondo motivo di ricorso, che se è vero che ai fini dell’integrazione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.) è necessario che sussista la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l’evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia, cosicché’ occorre una distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l’ingiustizia del vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell’illegittimità della condotta (ex multis, Sez. 6, 27.6.2006, Moro), ciò’ non significa che l’ingiustizia del vantaggio debba necessariamente derivare da una violazione di regolamento diversa ed autonoma da quella che ha caratterizzato l’illegittimità della condotta, laddove l’accrescimento della sfera patrimoniale del privato debba comunque considerarsi, ad esito della distinta valutazione di cui sopra, conseguito in modo contrario al diritto; che nel caso di specie la contrarietà a diritto del vantaggio patrimoniale acquisito dal soggetto prescelto deriva dall’ottenimento e conseguente svolgimento dell’incarico dirigenziale in mancanza della necessaria qualificazione professionale, in tal modo essendo stata dimostrata -con autonomo accertamento – l’inidoneità’ del soggetto vincitore a svolgere la funzione assegnatagli;
Considerato infine, con riferimento alla lamentata insussistenza del dolo intenzionale del delitto di abuso d’ufficio, che la sentenza impugnata giustifica in modo del tutto adeguato e immune da vizi logici e giuridici l’esclusione del perseguimento di un prevalente interesse pubblico, valorizzando al riguardo plurimi, significativi e convergenti elementi (l’avere il ricorrente individuato il soggetto cui conferire l’incarico dirigenziale senza alcuna procedura selettiva e sulla base di un rapporto intuitu personae, allorché questi non aveva ancora conseguito l’abilitazione allo svolgimento della professione forense ed era sprovvisto dei requisiti minimi di legge, in mancanza di qualsivoglia – pure postulata – ragione d’urgenza e di reale necessità dell’operata duplicazione delle figure apicali della Direzione d’Area Ambiente – e dei relativi costi a carico dell’Amministrazione provinciale – essendo tutto ciò reso vieppiù manifesto dalla pretestuosa motivazione del decreto presidenziale in questione) e risultando dal testo della sentenza impugnata, contrariamente agli assunti del ricorrente, che l’istruttoria interna si era dimostrata negativa (le responsabili delle direzioni del personale e del servizio finanziario ed il segretario generale avevano espresso contrarie ed inequivocabili indicazioni e il ricorrente era quindi assolutamente in grado di percepire la illegittimità della procedura conclusasi con la delibera presidenziale a sua firma)

In conclusione, la Corte “ritenuto peraltro che il reato per il quale è intervenuta condanna nei gradi di merito deve ritenersi prescritto, poiché l’abuso d’ufficio è reato di evento che si realizza al concreto verificarsi del vantaggio ingiusto e a tal fine deve considerarsi il momento della stipula dell’atto negoziale con cui la sfera del privato è ingiustamente accresciuta o, in mancanza di un atto negoziale, quello dell’affidamento dell’incarico o del servizio” ha annullato la sentenza senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.

Articolo 323 Codice Penale
Abuso d’ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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