Abuso edilizio, proporzionalità della demolizione rispetto allo scopo
Leggi il testo della sentenza n. 34607/2021
Giurisprudenza penale – Cassazione Sentenza n.34607 del 17 settembre 2021 – Abuso edilizio – Demolizione immobile – Principio di proporzionalità – Esigenze abitative – Salute – CEDU
Con la sentenza 34607 del 17 settembre del 2021 – che si riporta in fondo all’articolo – la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, in materia di abuso edilizio ha affermato che nel caso di demolizione dell’immobile giudice dell’esecuzione deve valutare, concretamente, la proporzionalità della suddetta soluzione con le esigenze, specie quelle riguardanti la salute, di chi lo abita. Nello specifico, i ricorrenti eccepivano l’illegittimità dell’esecuzione della demolizione per violazione degli artt. 8 e 6 CEDU, in considerazione del fatto che non solo il fabbricato sorge in una zona altamente urbanizzata e la demolizione ha ad oggetto opere realizzate venticinque anni prima, ma il fatto che tali opere sono necessarie per esigenze abitative. Pertanto, per i ricorrenti, il giudice dell’esecuzione deve valutare la proporzionalità della demolizione rispetto allo scopo, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Per gli ermellini il motivo è fondato. Si legge in sentenza “l’esame delle condizioni di salute confluisce nel giudizio da compiersi circa l’invocato requisito della proporzionalità, che il giudice dell’esecuzione ha il dovere di valutare, nel rispetto di alcuni precisi criteri guida”.
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