Sentenze Cassazione

Accattonaggio rom : riduzione in schiavitù oppure stile di vita? La risposta della Cassazione

Riduzione in schiavitù oppure stile di vita? Questa è stata la domanda che si sono posti gli ermellini trattando il caso di un rom che sfruttava i bambini costringendoli a chiedere l’elemosina.

 
L’imputato giustificava questo comportamento inquadrandolo dentro la tradizione culturale zingara, in poche parole, secondo il suo modo di vedere le cose, non si tratterebbe di accattonaggio ma di un vero e proprio stile di vita.
 
  
La Cassazione però non è stata dello stesso parere e, con la sentenza n. 37638/12, ha respinto le richieste formulate dal ricorrente che cercavano di giustificare le violenze da questo compiute nei confronti di una bambina di 10 anni per costringerla ad elemosinare qualche euro.
 
 
Per la difesa, era da escludere che l’atteggiamento contestato all’imputato rumeno potesse essere configurare il reato di riduzione in schiavitù poiché, per le millenarie tradizioni culturali dei popoli di etnia rom, l’accattonaggio è il valore di un vero e proprio sistema di vita e, pertanto, per i fatti incriminati, al massimo poteva configurarsi in capo al rivorrente, il reato di cui all’art. 572 c.p. (ovvero maltrattamenti in famiglia).
 
  
In pratica, la difesa voleva “declassare” i fatti di causa verso un reato “minore” ma la Suprema Corte di Cassazione lo ha escluso confermando la condanna per riduzione in schiavitù, in considerazione anche del contesto in cui la bambina era costretta a vivere e delle imposizioni che subiva.
 
 
Dai fatti di causa emerge che l’accattonaggio era per la bambina un vero e proprio “lavoro” a tempo pieno.
  
La ragazzina veniva costretta con percosse e minacce ad elemosinare per tutta la giornata e poi, la sera, doveva consegnare alla madre e al suo compagno l’incasso.
 
 
Per la Corte le circostanze descritte rappresentano senza dubbio che l’imputato si approfittava della condizione di inferiorità fisica e psichica della piccola e ciò è sufficiente per far scattare il reato di riduzione in schivitù.
  
 
Inoltre, la Corte ricorda che lo sfruttamento non è mai stato legalizzato da nessuno stato e la consuetudine delle popolazioni zingare di utilizzare bambini nell’accattonaggio potrebbe essere considerata come una scriminante soltanto se ci fosse una legge a richiamar la in tal senso.

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