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Adottabilità del minore se i genitori ne compromettono lo sviuppo e l’equilibrio psico-fisico

Adottabilità del minore se i genitori ne compromettono lo sviuppo e l’equilibrio psico-fisico
Corte di Cassazione Sentenza n. 18563 del 29 ottobre 2012

La Suprema Corte di Cassazione ha emesso una sentenza molto importante che stabilisce l’adottabilità del minore nel caso in cui i genitori (entrambi) ne compromettono lo sviuppo e l’equilibrio psico-fisico dello stesso.

Il caso oggetto d’esame da parte di massimi giudici è stato originato da una segnalazione fatta dal marito che sosteneva che la moglie volesse uccidere il figlio.
Sono intervenuti i Carabinieri che hanno constatato lo stato confusionale della donna che però era stata picchiata dal marito.

In poche parole, quando le forze dell’ordine si sono recati nell’abitazione dei due coniugi hanno trovato un ambiente poco piacevole che sicuramente non favoriva un normale e tranquillo sviluppo psico-fisico del minore e, pertanto, quest’ultimo veniva collocato in una struttura protetta ed adeguata e in seguito sistemato, insieme alla madre, dentro un altro complesso pubblico

Il marito intanto veniva condannato per maltrattamenti e la moglie lasciava la struttura ma senza portare con sè il figlio. Il Tribunale, espletate le consulenze tecniche del caso, dichiarava lo stato di adottabilità del minore.

A questo punto i  genitori si rivolgevano alla Corte di Appello di Milano ma i giudici rigettavano le loro richieste: quella della madre perchè in ritardo e quella del padre perchè comunque la sistemazione prospettata da quest’ultimo presso la casa di una altra sua figlia (che  non aveva mai conosciuto nè frequentato il fratello) era sempre una sistemazione  inadeguata non offrendo un contesto familiare adatto alla crescita del minore.

Per i giudici la madre come anche il padre non avrebbero potuto soddisfare i bisogni primari del minore nè garantirgli l’affetto nè le dovute attenzioni.

In particolare, il padre era risultato carente d’affetto anche nei confronti degli altri figli (avuti da altre compagne) e la madre avrebbe dovuto compiere un lungo percorso terapeutico che non le avrebbe permesso di occuparsi del figlio.

Sulla base di queste considerazioni la Corte disponeva l’adottabilità del minore.

Si aprivano così le porte del Palazzaccio e, con la sentenza n. 18653 / 2012 la Corte ha ricordato che lo stato di abbandono di un minore può orignare la sua adottabilità se entrambi i genitori naturali risultano responsabili di danni irreversibili allo sviluppo sia fisico che psicologico del figlio minore.

Inoltre, i giudici hanno ribadito che i genitori affetti da patologie mentali non sono da considerare come  inadatti al ruolo genitoriale e che comunque deve essere garantita al minore la possibilità di vivere e crescere insieme ai genitori biologici se questi di dimostrano disponibili a seguire un percorso  psicologico di recupero.

La Corte di Cassazione ha inoltre rilevato una contraddizione nella sentenza di merito, seconda la quale, La contraddittorietà riscontrata nella sentenza di merito riguarda il fatto che i giudici territoriali da un lato hanno riconosciuto alla madre la capacità di recuperare le sue capacità genitoriali grazie ad un percosro psicologico idoneo ad un nuovo inserimento del figlio nel contesto materno, ma dall’altro hanno dichiarato l’adottabilità del minore sicuramente per esigenze legate alla necessità di dare al piccolo velocemente un nuovo nucleo familiare per crescere.

Gli ermellino hanno quindi respinto il ricorso presentato dal padre e accolto quello della madre che ha manifestato la volontà di recuperare le attitudini genitoriali.

La madre del minore si è opposta all’adottabilità del figlio perchè i giudici di merito non hanno tenuto conto della relazione effettuata dal consulente tecnico d’ufficio lamentando anche la violazione dell’articolo 8 della legge 184 del 1983 relativamente alla richiesta di affido del minore al nonno considerata fatta in ritardo.

Per tutti questimotivi la Corte di Legittimità ha rinviato la sentenza alla Corte di Appello di Milano che dovrà nuovamente valutare la vicenda senza incorrere nei vizi sopra evidenziati.

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