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Affidamento in prova ai servizi sociali e collegamenti con la criminalità organizzata

Affidamento in prova ai servizi sociali e collegamenti con la criminalità organizzata
Suprema Corte di Cassazione I Sezione Penale
Sentenza del 28/01/2014 – dep.14/02/2014 n.7304
Dott. GIORDANO Umberto – Presidente –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. TARDIO Angela – Consigliere –
Dott. BONITO Francesco M.S – Consigliere –
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere –

Avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, che aveva dichiarato inammissibili le richieste del condannato di applicazione delle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e, gradatamente, di della semilibertà, motivando che, avuto riguardo al titolo del delitto per il quale era stata inflitta la pena in espiazione (corruzione aggravata ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio, 1991, n. 203), ostava la carenza dei requisiti, prescritti dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario, della collaborazione colla giustizia (ovvero della impossibilità o della irrilevanza della collaborazione in parola) e della comprovata esclusione di collegamenti attuali colla criminalità organizzata, veniva proposto ricorso per Cassazione poichè il condannato lamentava la violazione dell’art. 4 bis, comma 1 bis, dell’Ordinamento penitenziario mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ritenuta meramente apparente.

 

carcere

 

Il difensore, censurando l’omessa valutazione in proposito, oppone il favorevole scrutinio (circa la esclusione della attualità delle pericolosità) operato dal giudice della prevenzione che ha respinto la proposta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo nei confronti del ricorrente.

La Cassazione, con la sentenza in commento (testo integrale in fondo alla pagina), sostenendo le osservazioni del Procuratore Generale, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giustizia facendo presente che “la mancata prova della attualità della pericolosità”, ritenuta dal giudice della prevenzione “non equivale alla prova della esclusione della attualità” di collegamenti colla criminalità organizzata.

“Nè, peraltro, il ricorrente ha confutato la carenza del requisito della collaborazione colla giustizia”.

“Conclusivamente non si apprezza la ricorrenza nè del vizio della violazione di legge, nei dei vizi della mancanza e della illogicità della motivazione”

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