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Affido condiviso e cambio di residenza genitore collocatario

Affido condiviso e cambio di residenza del genitore collocatario
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – 1
Ordinanza 18 febbraio – 18 marzo 2014, n. 6208
Presidente Di Palma – Relatore Acierno

Il trasferimento in un’altra città della madre separata con figli (in regime di affido condiviso) può intaccare il rapporto di questi col padre?

La Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo alla pagina, ha esaminato un caso che rappresentava proprio questa questione e, nel decidere, ha tenuto conto anche della vicinanza del trasferimento nonchè della facilità di collegamento affinchè si potesse permettere ai figli di mantenere un significativo e continuativo rapporto con l’altro genitore.

 

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Per gli ermellini “la vicinanza dei luoghi non interferisce con il regime di visita, in quanto pienamente esercitabile secondo l’incensurabile valutazione della Corte d’Appello fondata su un esame dei fatti che non può essere rivalutato in sede di sindacato di legittimità se non specificamente censurato nel limitato confine indicato dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., attualmente vigente ed applicabile alla fattispecie;
il bilanciamento degli interessi non può fondarsi sulle ragioni soggettive del trasferimento in capo al genitore collocatario, essendo la comparazione fondata sui parametri indicati dal citato art. 155 quater ultimo comma cod. civ., consistenti nella oggettiva valutazione della compatibilità della nuova sede con il regime dell’affido condiviso e con la pienezza del diritto di visita da esercitarsi sulla base di tale regime legale della titolarità e dell’esercizio della responsabilità genitoriale;
il riferimento ai parametri costituzionali e CEDU è già contenuto nella valutazione comparativa indicata nel citato art. 155 quater cod. civ. e non può essere interpretato alla stregua di un divieto generalizzato al cambio di residenza da parte del genitore collocatario;
alla luce del novellato art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. non risulta identificato un fatto decisivo al cui valutazione sia stata omessa dal provvedimento impugnato, tenuto conto del fatto che la Corte d’Appello ha rimodulato il diritto di visita e lo stesso CTU non ha prospettato il diniego del mutamento di residenza“.

Leggi il testo della sentenza

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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