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Affido condiviso, divieto di trasferisi senza il consenso dell’ex

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L’affido condiviso vieta al genitore di trasferirsi senza il consenso dell’ex coniuge
Suprema Corte di Cassazione Civile – Famiglia
Sentenza del 23 Ottobre 2013 n. 43292

La Cassazione ha esaminato il caso di una donna separata che aveva deciso di trasferirsi insieme ai figli in un’altra città.

Nello specifico la donna, madre di una bimba di otto mesi, si trasferiva in Sicilia mettendosi in cerca di un lavoro ma il provvedimento preso dal Tribunale di Trento stabiliva la collocazione della minore a Capriana, nell’ex abitazione coniugale, concedendo inoltre al padre il diritto di visita durante i giorni della settimana.

La decisione unilaterale di “cambiare aria” dopo una separazione viene in testa a molti ma non è una cosa di facile realizzazione se di mezzo ci sono dei figli.

Le necessità della vita potrebbero giustificare un trasferimento ma una decisione presa “alla leggera” no, perchè in presenza di figli, anche l’ex coniuge dovrebbe essere interpellato.

Tutte le decisioni che rigardano la vita dei figli, stando al disposto della Legge n. 54/2006 che ha introdotto l’affido condiviso, parla chiaramente di parità genitoriale e di concordare le decisioni di maggiore interesse relative ai figli.

Il trasferimento in un’altra città non puo’ che essere una decisione che rientra nell’ambito delle scelte importanti per la vita dei figli e, pertanto, non può essere presa unilateralmente da un solo genitore.

Secondo quanto ha affermato la Cassazione con la sentenza n.43292/2013, la madre che senza interpellare l’ex coniuge si trasferisce insieme ai figli in un’altra città sta violando le disposizioni del Giudice della separazione.

Per gli ermellini “l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la ‘frustrazione’ delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo“.

In poche parole, nei casi come questo appena descritto, per trasferirsi serve necessariamente il consenso dell’altro coniuge ovvero l’autorizzazione del giudice perchè, in caso di trasferimento senza comunicazione all’ex, si rischia una sanzione che potrebbe addirittura cambiare il collocamento della prole o, nei casi limite, perderne la potestà (ex art. 709-ter c.p.c.) poichè tale comportamento può essere inquadrato come un modo di agire irresponsabile e incompatibile col ruolo di genitore collocatario dei figli minori.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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