Sentenze Cassazione

Affitto, casa-vacanze, attività alberghiera

Affitto, casa-vacanze, attività alberghiera
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – T
Ordinanza 19 febbraio – 20 marzo 2014, n. 6501
Presidente Cicala – Relatore Cosentino

L’Agenzia delle Entrate ha presentato un ricorso alla Corte di Piazza Cavour affinchè venisse cassata dai supremi giudici la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna (che confermava la decisione del giudice di primo grado) che annullava un avviso di rettifica IVA concernente l’imposta non versata nell’anno 1999 sul corrispettivo della cessione del godimento di unità immobiliari ad uso di “casa vacanze“.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale le suddette cessioni sarebbero qualificabili come locazioni immobiliari e non come prestazioni alberghiere e, pertanto, sarebbero esenti da imposta ai sensi dell’articolo 10, punto 8, d.p.r. 633/72.

 

 

L’Agenzia delle Entrate lamentava invece proprio la violazione e falsa applicazione dell’articolo 10, punto 8, d.p.r. 633/72 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa qualificando i rapporti in questione come locazioni atipiche e non prestazioni di servizi, sull’argomento che “la prestazione di singoli servizi connaturati alla atipicità della locazione, quali la pulizia finale del cambio della biancheria, non basta per se stessa a cambiare la natura del rapporto e configurare lo stesso come prestazioni tipo alberghiero“.

Gli ermellini hanno osservato che “Il principio che le prestazione lato sensu alberghiere si distinguono dalla locazione di immobili arredati proprio per la fornitura di servizi personali è stato infatti reiteratamente affermato dalla terza sezione civile di questa Corte, secondo la qualel’attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, presenta analoga natura, in quanto richiede non solo la cessione del godimento di locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno” (sentenze nn. 755/91, 5632/93, 17167/02, 2265/10)“.

La Cassazione ha dunque accolto il ricorso cassando la sentenza gravata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente compensando interamente le spese del giudizio.

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