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Avvocato, collaboratore e IRAP

Agenzia delle Entrate, avvocato, collaboratore e pagamento IRAP
Suprema Corte di Cassazione, sez. V Civile – T
Sentenza 15 maggio – 5 settembre 2014, n. 18749
Presidente Cappabianca – Relatore Crucitti

agenzia_entrateLa Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha affrontato un caso molto interessante in materia di pagamento dell’IRAP da parte di avvocati e professionisti in genere che si avvalgono stabilmente di un collaboratore.

In base al consolidato orientamento della Cassazione “l’esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo 1″id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, assumendo rilevanza ai fini della sussistenza di una attività autonomamente organizzata che accresce e potenzia la capacità produttiva dell’obbligato, anche la presenza stabile di un solo dipendente“.

Infine, conclude la Corte, osservando che “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. (cfr. tra le tante Cass. n. 3678 del 16/02/2007; Ordinanza n. 8556 del 14/04/2011; id n. 26161 del 06/12/2011)“.

Sulla base di questi principi la Corte ha dunque ritenuto che “il Giudice di merito, pur avendo accertato che il professionista si avvaleva in modo non occasionale ma stabile di un collaboratore, non abbia poi fatto corretta applicazione della normativa di riferimento“.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito della controversia, ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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