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Agenzia delle Entrate Vs Cassazione: per l’Ente “gli avvisi bonari non sono impugnabili”.

Per l’Agenzia dell’Entrate una sentenza non fa giurisprudenza e di per sé non giustificherebbe la modifica di un orientamento costantemente tenuto fino ad oggi dall’Agenzia stessa.

Questa è la risposta dell’Agenzia delle Entrate, diramatil in la nota del 23/05/2012, in relazione all’impugnabilità degli avvisi bonari di cui si è detto pochi giorni fa quando la Cassazione si è espressa sul punto emettendo la sentenza n. 7344/2012 depositata lo scorso 11 maggio.

L’Agenzia dell’Entrate, appena dodici giorni dopo la sentenza che attribuisce al contribuente la “possibilità di impugnare anche un semplice avviso bonario che porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, senza attendere la successiva cartella di pagamento”, rende noto di aderire all’orientamento giurisprudenziale, consolidato e ribadito dalle Sezioni Unite con le sentenze  n.16293/2007 e n.16428/2007, che esclude l’impugnabilità dei suddetti avvisi e, pertanto, continuerà a sostenere l’inammissibilità dei ricorsi eventualmente proposti contro di questi.

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