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Nuovi elementi sopravvenuti e aggravante del metodo mafioso

Leggi la sentenza n. 25155/2021

Giurisprudenza Penale – Corte di Cassazione – Reati associativi – Sentenza n.25155/2021 – Associazione per delinquere – Giudizio – Metodo mafioso – Circostanza aggravante – Nuovi elementi sopravvenuti – Condanna irrevocabile – ne bis in idem – Associazione di tipo mafioso

La sentenza n. 25155 del 1 luglio 2021, che si riporta al link in fondo all’articolo, ha trattato una questione di particolare importanza in tema di reati associativi. La seconda sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “la precedente condanna irrevocabile dell’imputato per associazione per delinquere “semplice” non preclude che, in un successivo giudizio, a carico del medesimo imputato, per reati di estorsione collegati alla fattispecie associativa, possa essere riconosciuta la circostanza aggravante del metodo mafioso sulla scorta di nuovi elementi sopravvenuti. 

Leggi la sentenza n. 25155/2021

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Articolo 416 bis Codice Penale 

Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2].

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego [240].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater].

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1707 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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