LA CONSEGNA DI STUPEFACENTI AI MINORI E L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 1, lett. a) DPR 309/1990
Suprema corte di Cassazione – Terza Sezione Penale
Sentenza n. 49571 del 16 dicembre 2015
(Articolo a cura dell’avv. Gaia Li Causi)
Questo il principio affermato dalla Sezione Terza della Cassazione penale con la sentenza n. 49571 del 16 dicembre 2015, con cui i giudici della Suprema Corte hanno applicato l’aggravante di cui all’art. 80 comma 1, lett. a) dpr. 309/1990, al pusher che consegnava la droga ai figli minori del genitore tossicodipendente, pur non essendo la cocaina da loro mai stata assunta.
Occasione questa per la Corte di Cassazione di ribadire la ratio di prevenzione posta a fondamento dell’aggravante in esame. Trattasi di una tutela anticipata della salute dei minori, che ricorre “a prescindere dalla destinazione finale che la sostanza possa eventualmente avere” (si veda Cass. Pen. Sez. VI, 23 giugno 1987), volta a prevenire il rischio che dal mero contatto con lo stupefacente possa derivare una dipendenza anche in capo al minore.
Tutela anticipata che viene apprestata dal legislatore prevedendo, al 1° comma, lett. a) dell’art. 80 Dpr 309/1990, due forme di aggravamento del reato: non solo la consegna della sostanza stupefacente; ma anche la destinazione della stessa al minorenne, onde evitare il rischio di somministrazioni di droghe ai minori di anni diciotto.
Tutela ad ampio raggio, dunque, in quanto la mera circostanza che soggetti minorenni possano entrare in contatto già in tenera età con sostanze stupefacenti configura, per i Giudici della Suprema Corte, un fatto già di per sé connotato da una maggiore intrinseca pericolosità.