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Alcol test per chi va in bici

Corte di Cassazione, sezione IV Penale Sentenza 14 – 28 aprile 2015, n. 17684

alcool (1)

Alcol test per chi va in bici
Corte di Cassazione, sezione IV Penale
Sentenza 14 – 28 aprile 2015, n. 17684
Presidente Brusco – Relatore Serrao

Con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, la Cassazione ha esaminato il caso di un anziano signore che guidava la propria bicicletta con un tasso alcolemico elevato.

La cosa strana è, appunto, che l’uomo non si trovava alla guida di un veicolo a motore ma ciononostante è stato condannato dai giudici territoriali perchè colpevole del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2 lett.b), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 per aver circolato sulla pubblica via alla guida di un velocipede, benché fosse in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 0,9 g/I.

Ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione di legge in quanto la fattispecie prevista dall’art.186 cod. strada non può essere applicata nel caso in cui non si guidi un veicolo a motore. II ricorrente sosteveva che debba essere applicato alla sanzione penale il medesimo principio interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è stata richiesta alcuna abilitazione. La fattispecie concreta avrebbe potuto eventualmente essere sussunta, secondo il ricorrente, nell’ipotesi contravvenzionale prevista dall’art.688 cod. pen.

Per la Corte di legittimità il ricorso è infondato, infatti, rigettando la domanda hanno osservato che “la prospettazione avanzata dal ricorrente in ordine alla pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di veicoli non motorizzati (e segnatamente della bicicletta), non è condivisibile, essendosi i giudici del merito correttamente allineati al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte nel 2002, quando si è precisato che << Se è vero che la reazione dell’ordinamento giuridico, allorchè si prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, svolge, talora, effettive funzioni cautelare, in quanto le misure rimediano nell’immediato ad uno stato di pericolo concreto – ad es., ritiro della patente a chi sia colto a guidare in stato di ebbrezza – è incontestabile che il ritiro della patente non potrebbe svolgere davvero alcuna funzione cautelare se la violazione, prevista e punita dall’art.186 cod. strada fosse commessa alla guida di una bicicletta o di altro veicolo per i quali non sia richiesta la patente. In questi casi, l’agente che accerti la violazione e si preoccupi, come deve, che l’autore della violazione non circoli, in quel momento, con quel veicolo, potrà avvalersi, a fini cautelare, di altri ipotizzabili sussidi, ma non del ritiro della patente e ciò per la decisiva ragione che la privazione della patente non sarebbe affatto di nessun ostacolo, in futuro, alla circolazione con quel veicolo con il quale è stata commessa la violazione, non essendo previsto, per la guida dello stesso, il possesso della patente>> da ciò desumendosi chiaramente la pacifica rilevanza penale della condotta di guida in stato di ebbrezza qualora il mezzo di circolazione sia una bicicletta indipendentemente dall’applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla norma violata

In conclusione, continuano i giudici, “si deve, dunque, ribadire che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità dei mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale (Sez. 4, n. 4893 dei 22/01/2015, Pastore, Rv. 262038; Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cologna, Rv. 255081). Giova, in proposito, ricordare quanto affermato sin dal 1995 dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte in merito alla contravvenzione di ubriachezza punita dall’art.688 cod. pen., che concorre con il reato di guida in stato di ebbrezza punito dall’art.186 cod. strada, data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme (Sez.U, n. 1299 dei 27/09/1995, dep. 1996, Cirigliano, Rv. 203633); anche sotto tale profilo, data la necessità di garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l’incolumità di chi vi si trova, risulta chiara l’inconferenza delle argomentazioni svolte nel ricorso“.

Normativa di riferimento:
Articolo 688 Codice Penale
Ubriachezza

Chiunque, in un luogo pubblicoo aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza [689-691] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro.
La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale [575-583].
La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale [94 2, 102, 221, 234 2].

Articolo 186 Codice della Strada
Guida sotto l’influenza dell’alcool. (1) (*)

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.  
2. (2) Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:    
a) con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  euro 527 a euro 2.108,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro   (g/l).   All’accertamento della violazione consegue  la  sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;    
b) con  l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro   (g/l).  All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; (3)    
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi  del  capo  II,  sezione  II,  del titolo VI,  in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche  se  e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, è  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale è stato commesso  il  reato,  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un  incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente  articolo  e  al comma 3 dell’articolo 186-bis sono  raddoppiate  ed  e’  disposto  il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.  Qualora  per  il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a  1,5  grammi per litro (g/1), fatto salvo  quanto  previsto  dal  quinto  e  sesto periodo della lettera c)  del  comma  2  del  presente  articolo,  la patente di guida e’ sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del  titolo  VI.  E’  fatta  salva  in   ogni   caso   l’applicazione dell’articolo 222».
2-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui  al  presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater.  Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai  commi 2  e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo  che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2,  il  veicolo,  qualora  non  possa  essere  guidato da altra persona  idonea, puo’ essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato  o  fino  alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per  la  custodia.  Le  spese  per  il  recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (5) (6)
 2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. (6a)
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante. (6a)
 2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. (6a)
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.  
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.  
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve  essere tempestivamente trasmessa, a  cura  dell’organo  di  polizia  che  ha proceduto agli accertamenti, al prefetto  del  luogo  della  commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’art. 187. (2a)
 6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.  
7. Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave  reato, in caso di rifiuto  dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.  Con  l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della  patente,  il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita  medica  secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre  disposta  la  sanzione  amministrativa  accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. ( 2b) (3)
 8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis (2c), il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.  
9.Qualora dall?accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l?applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all?esito della visita medica di cui al comma 8 (2d)
 9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del  presente articolo, la pena detentiva  e  pecuniaria  puo’  essere  sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e’ opposizione  da parte dell’imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilita’  di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274, secondo le modalita’ ivi previste e consistente nella prestazione  di un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ da svolgere, in via prioritaria,  nel  campo  della  sicurezza  e  dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o  presso enti o organizzazioni di assistenza  sociale  e  di  volontariato,  o presso i centri  specializzati  di  lotta  alle  dipendenze.  Con  il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di  cui  all’articolo  59  del decreto  legislativo  n.  274  del  2000  di  verificare  l’effettivo svolgimento del lavoro di  pubblica  utilita’.  In  deroga  a  quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita’ ha una  durata  corrispondente  a  quella della sanzione detentiva irrogata  e  della  conversione  della  pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica utilita’. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblica utilita’, il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  il reato,  dispone  la  riduzione  alla  meta’  della   sanzione   della sospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolo sequestrato. La decisione e’ ricorribile in  cassazione.  Il  ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  emesso  la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a  richiesta  del  pubblico ministero o di ufficio, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita’  e delle circostanze della violazione,  dispone  la  revoca  della  pena sostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzione amministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non  piu’  di una volta.

(1) L’art. 186 è stato interamente sostituito dall’art. 5 del decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003. In precedenza, era stato modificato dalla legge n. 125/2001 nonché dalla legge n. 168/2002, con la previsione del tasso legale di alcolemia di 0,5 g/l con decorrenza 7 agosto 2002.

(2) Comma interamente riscritto dall’art. 5 del decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

(2a) Parole aggiunte dall’art. 5 del decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

(2b) Comma sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

(2c) Vedi nota 2a.

(2d) Vedi nota precedente.

(3) Comma come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n.125.

(4) Comma come sostituito dalla legge 24 luglio 2008, n.125.

(5) Comma introdotto dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n.125.

(6) Lettera modificata dalla l. 15 luglio 2009, n. 94.

(6a) Comma introdotto dalla l. 15 luglio 2009, n. 94.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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