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Ammissione e non escussione del teste.Sufficienza delle prove

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Ammissione e non escussione del teste.Sufficienza delle prove
Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 20 maggio – 24 luglio 2014, n. 32946
Presidente Savani – Relatore Zaza

La Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, ha trattato un caso in cui vi era stata dapprima l’ammissione del teste ma poi quest’ultimo non veniva escusso dal giudice.

La Cassazione ha osservato alcuni aspetti particolari relativi al caso di specie e, in particolare, al fatto che non è stata nessuna opposizione per la mancata escussione del teste alla chiusura della fase dibattimentale e la sufficienza delle prove raccolte nel corso del processo i cui capi d’imputazione nei confronti dell’imputato riguardavano i reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. e per i quali veniva ritenuto responsabile e condannato dai giudici territoriali poichè sputando più volte addosso alla parte offesa avrebbe anche detto a quest’ultimo che gli avrebbe reso la vita impossibile minacciando di ucciderlo tagliandogli la testa.

Articolo 594 Codice Penale
Ingiuria

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (4).
Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone [595-599].

Articolo 612 Codice Penale
Minaccia

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio.

(importi incrementati a norma dell’art. 113, c. 1, l. n. 689/1981. Qualora proceda il giudice di pace si applicano le sanzioni previste ex art. 52, c. 2, lett. a), d.lgs. 28-8-2000, n. 274.)

Argomenti correlati:  video del reato di ingiuria trattato dalla nostra rubrica “L’avvocato risponde” 
altrimenti leggi il testo della sentenza

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