Sentenze Cassazione

Annullata con rinvio la sentenza illeggibile e con incomprensibile motivazione

Va annullata la sentenza illeggibile con incomprensibile motivazione
Corte di Cassazione – V Sezione Penale
Sentenza 26 settembre – 7 novembre 2014, n. 46124
Presidente Bevere – Relatore Fumo

La Cassazione, con la sentenza che si seguito si riporta, ha esaminato un caso di ingiurie (art. 594 c.p.) dove il Giudice di Pace di Varese e il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, hanno condannato l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza e violazione del diritto di difesa per la indecifrabilità della grafia dell’estensore.

La Corte ha ritenuto fondati i motivi del ricorso e ha provveduto ad annullare con rinvio per un nuovo esame la sentenza impugnata in quanto ha osservato che “la grafia dell’estensore è in larga parte incomprensibile, con la conseguenza che non è dato comprendere compiutamente quale ne sia la trama argomentativa“.

Sul punto la Cassazione ha richiamato anche quanto già espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 42363 del 2006, ric. Giuffrida, RV 234916) dove la Corte ha chierito che “l’indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d’ordine generale a regime intermedio, perché, non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione, ma in più determina una violazione dei diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di un’efficace difesa. La medesima sentenza ha chiarito che non potrebbe essere richiesta alla cancelleria dei giudice a quo una copia leggibile e che l’intero giudizio (e non la sola sentenza) va rinnovato“.

Piazza Cavour spiega che “è evidente invero che la sentenza non è un “atto privato” dei giudicante, ma costituisce un decisum (e un documento) rivolto a terzi (tanto alle parti, quanto – eventualmente – al giudice sovraordinato). La logica, l’urbanità (oltre alla legge) impongono quindi che la stessa sia comprensibile. è ovvio infatti che una giustificazione motivazionale indecifrabile corrisponde, in tutto e per tutto, a una non-giustificazione“.

Pertanto, nel caso di specie, concludono gli ermellini “si rende necessario dunque l’annullamento, non della sola sentenza-documento, che non potrebbe essere riprodotta “in chiaro” da nessuno (neanche dall’autore dello scritto colpevolmente incomprensibile), ma dell’intero giudizio di secondo grado, che dovrà essere svolto ad opera di diverso magistrato“.

Leggi il testo della sentenza

Articolo 594 Codice Penale
Ingiuria

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone [595-599].

Reato di ingiuria

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