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Il divorzio breve è legge

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Il divorzio breve è legge

Dopo anni di dibattiti e liti siamo finalmente giunti ad una svolta, il divorzio breve è legge. La tempistica per divorziare dunque si riduce notevolmente, indipendentemente dalla presenza o meno di figli.

Col voto alla Camera (398 sì, 28 no e 6 astenuti) il divorzio breve è realtà anche in Italia quindi non sarà più necessario attendere 3 anni come richiesto dalla riforma della legge Fortuna-Baslini, ma 6 mesi nel caso in cui i coniugi decidano di separarsi in maniera consensuale e, un anno in caso di separazione giudiziale.

L’autorizzazione del giudice a vivere separati (ovvero la sottoscrizione del documento di separazione consensuale) scioglie la comunione dei beni tra i coniugi quindi non si dovrà aspettare il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Tra le altre importanti novità, l’applicazione immediata della riforma per i procedimenti in corso.

Il divorzio breve

L’Assemblea della Camera dei deputati ha definitivamente approvato, il 22 aprile 2015, la proposta di legge C. 831 e abb.-B, relativa alla disciplina dello scioglimento del matrimonio.
Il testo interviene sulla legge n. 898 del 1970, in modo da:

    anticipare il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio;
    anticipare anche il momento dell’effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi;
    stabilire una disciplina transitoria.

Già approvato dalla Camera il 29 maggio 2014 e modificato dal Senato il 18 marzo 2015, il provvedimento – che è composto da tre articoli – è stato nuovamente esaminato dalla Camera.
Sull’accelerazione del procedimento di separazione e divorzio sono già state adottate nel 2014 alcune misure acceleratorie: la negoziazione assistita e gli accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco.

La legge sul divorzio (n. 898/1970) prevedeva (art. 3) che:

    lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nel caso in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale;
    ai fini della proposizione della domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni, a decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

La nuova legge modifica la disciplina sia per le separazioni giudiziali sia per quelle consensuali.

Nelle separazioni giudiziali:

    riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
    fa decorrere tale termine – come attualmente già previsto – dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali:

    riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
    riferisce il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali;
    fa decorrere tale termine anche in tal caso dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Inoltre, la legge anticipa poi il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi che prima si realizzava solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Scioglimento della comunione legale:

    nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
    nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purchè omologato.

La nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto.

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