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La Cassazione sul maltrattamento e abbandono di animali

Approfondimento :  Maltrattamento e abbandono di animali – Il reato di maltrattamento di animali è qualcosa che interessa (o dovrebbe interessare) tutti in quanto se un animale subisce qualche forma di maltrattamento non sarà certo il cane o il gatto a poter denunciare il fatto ma è colui che assiste al maltrattamento che deve agire in difesa dell’animale. Ma come comportarsi quando si assiste al maltrattamento di un cane,  un gatto o altri animali? Cosa fare per punire i colpevoli?

Partendo dalla norma di riferimento, il codice penale all’art.  544-ter stabilisce che: “1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale”.

Oltre ai casi di maltrattamento di animali che per la loro tragicità trovano spazio nei Telegiornali e programmi televisivi appare il caso di ricordare che sono considerati maltrattamenti qualsiasi altra situazione che costringa un animale a vivere in condizioni inaccettabili. Solo per fare qualche esempio, si deve considerare maltrattamento far vivere un animale in spazi ristretti o senza un riparo (specie per i periodi invernali)  oppure ancora se non lo si nutre in maniera adeguata.

 

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La Cassazione, nel caso in cui il maltrattamento sia imputabile a terzi e non al padrone, come avviene di solito, stabilisce che vi sia dato a quest’ultimo un risarcimento per i danni morali e con la Sentenza n. 47391/11, ha spiegato come i maltrattamenti inflitti ad un animale si ripercuotono anche sul proprietario che ha quindi diritto al risarcimento. Nel caso trattato dalla Cassazione l’aggressore, un settantenne che aveva preso a calci un cane, è stato condannato a pagare una multa per il reato di cui all’art. 638 c. p. e il risarcimento del danno per il padrone dell’animale – (Art. 638 c. p Uccisione o danneggiamento di animali altrui – 1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o piu’ capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. 

3. Non e’ punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.)

(Altri riferimenti normativi in materia li troviamo nella legge attualmente in vigore per la tutela degli animali d’affezione e per la prevenzione del randagismo è la 281/91 del 14 agosto 1991)

Una situazione particolare riguarda poi l’abbandono dell’animale. In base all’art. 727 del codice penale “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano abitudini della cattività e chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenza può essere punito con l’arresto fino ad un anno o una multa da 1.000 a 10.000 euro“.

Per la Corte di Cassazione, il concetto di abbandono deve ricomprendere non soltanto il distacco totale e definitivo, ma anche l’indifferenza, la trascuratezza, la mancanza di attenzione e il disinteresse verso l’animale (sentenza n. 18892 del 13 maggio 2011). In poche parole, non volersi prendersi più cura del proprio cane, pur essendo consapevole dell’incapacità dell’animale di non poter provvedere a sé stesso. Proprio per questo, il cane abbandonato viene equiparato all’incapace abbandonato.

Ma la Corte ha recentemente analizzato questo articolo anche per trattare un’altra questione di diritto che di fatto rende possibile l’abbandono senza che vi sia alcuna responsabilità da parte del padrone.  Con la sentenza n. 13338/12 la Cassazione ha trattato il caso di un cane “dimenticato” dai patroni in una pensione per animali che, dopo metà del soggiorno, hanno “dimenticato” anche di pagare la relativa retta.

 Il fatto in sè è triste e allo stesso tempo curioso e di sicuro gli amanti degli animali non condivideranno la decisione   presa dai giudici della Suprema Corte, che dal punto di vista giuridico non fa una piega ma agli occhi di un animalista appare certamente molto discutibile.

In pratica, due animali venivano portati in una struttura adatta ad accoglierli e ritenuta «affidabile e professionale».

Inizialmente tutto è andato bene ma dopo qualche tempo, nonostante i numerosi solleciti, l’albergo per cani non ha più ricevuto la retta per il soggiorno degli animali.

Il poche parole, la proprietaria dei cani non solo ha “dimenticato” di andarsi a riprendere i propri animali ma si è “dimenticata” anche di pagare la struttura alberghiere e, per questo, veniva condannata per il reato di abbandono di animali (e 2 mila euro di multa).

Secondo il Giudice gli animali «erano stati affidati ad un canile privato e non ad un canile municipale» e, quindi, «avrebbero potuto essere privati delle necessarie cura e custodia».

La donna, che non intende pagare i 2 mila euro di multa ricorre in Cassazione  sostenendo di non aver “abbandonato” i cani in quanto questi sono stati  affidati «ad un canile», e il fatto che la struttura sia privata non esonera la stessa a garantire «la cura e la custodia».

La Corte, con la sentenza 13338/2012, accoglie il ricorso della donna e precisa che il mancato pagamento della “retta” per il soggiorno dell’animale non autorizza la struttura – sia pubblica che privata – ad «abbandonare il cane», ad «interromperne la cura e la custodia» o a sopprimere l’animale. Il proprietario dell’animale, in caso di «sospensione dei pagamenti» o di «mancato ritiro», può risponderne per inadempimento contrattuale ma non per abbandono, purché non sia «prevedibile, per l’inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile, l’abbandono del cane» da parte della struttura.

Nel caso in specie la donna «aveva affidato due cani a una struttura privata, aveva pagato le prime mensilità contrattualmente previste e aveva sottoscritto apposita clausola con la quale autorizzava il canile, in caso di bisogno, ad intervenire e ad anticipare le spese per le prestazioni e i mezzi terapeutici», ma, successivamente «aveva sospeso i pagamenti e non aveva risposto alle sollecitazioni» per riprendersi gli animali.

L’abbandono, per giurisprudenza costante, si concretizza nel caso in cui non viene assicurato «il rispetto delle esigenze psico-fisiche dell’animale»,  «sprovvisto di custodia e cura» ed «esposto a pericolo per la sua incolumità».

Tutte queste situazioni, anche grazie all’affidabilità della struttura, non si sono verificate e, per questi motivi, la Corte non ritiene configurabile l’ipotesi di abbandono di animale e, pertanto, accoglie il ricorso della donna azzerando la condanna emessa dal GUP nei suoi confronti.
 
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