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Negoziazione Assistita

Negoziazione Assistita

Processo veloce – Legge n. 162-14 – Conversione Decreto giustizia

decreto-giustizia-gazzetta_bigTra le novità introdotte dal recente “Decreto Giustizia” d.l. n. 132/2014 convertito lo scorso 10 novembre nella l. n. 162/2014, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, troviamo anche la Negoziazione Assistita (che acquisterà efficacia decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione ovvero il 9/02/2015) ma come funziona e quale scopo intende perseguire questo nuovo istituto.

Ovviamente questa nuova procedura vuole ridurre il numero delle cause civili e, pertanto, si propone come alternativa straordinaria al processo civile ma vediamo come funziona.

La convenzione di negoziazione : le parti in conflitto, assistiti dagli avvocati, cooperano amichevolmente per risolvere una controversia vertente su diritti disponibili. Si avvierà così un’attività di negoziazione vera e propria(per un periodo che non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre, anche se è prevista una proroga in caso di richiesta da parte di tutte le parti) che può portare al raggiungimento di un accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

La convenzione deve essere redatta in forma scritta (a pena di nullità) e sarà l’avvocato (o gli avvocati che assistono) a certificare le firme apposte dalle parti.

Le ipotesi di negoziazione assistita previste sono due : procedura facoltativa o volontaria e quella procedura obbligatoria.

Al momento del conferimento dell’incarico all’avvocato quest’ultimo deve informare il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita e, nel caso in cui il cliente voglia procedere in tal senso, l’avvocato inviterà la controparte a stipulare la convenzione di negoziazione.

Nell’invito bisognerà indicare l’oggetto della controversia (che non può riguardare diritti indisponibili né vertere in materia di lavoro) ed avvertire la controparte che ove rifiutasse o non provvedesse a rispondere entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito tale comportamento potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642, c. 1, c.p.c.

L’avvocato deve certificare l’autografia della firma apposta nell’invito.

Dalla convenzione di negoziazione (ovvero l’accordo mediante il quale le parti, assistiti dagli avvocati, convengono di “cooperare in buona fede e con lealtà” per risolvere in via amichevole la controversia), si passa (se l’invito viene accettato) alla negoziazione vera e propria.

La negoziazione assistita può risolversi positivamente (se si raggiunge l’accordo) o negativamente (se non si riesce a trovare l’accordo tra le parti) e in tale ultima ipotesi dovrà essere redatta dagli avvocati (che certificano e autenticano le firme apposte dalle parti) una dichiarazione di mancato accordo.

In caso di accordo, questo deve essere conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico, viene sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono e costituisce così titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, 2° comma, c.p.c.

Commette un illecito deontologico l’avvocato che impugna un accordo alla cui redazione ha partecipato.

Vi è poi la negoziazione obbligatoria prevista, ed è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (che deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza non oltre la prima udienza o rilevata d’ufficio dal giudice), per le azioni relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per il pagamento di somme (a qualsiasi titolo) non superiori a 50 mila euro e per materie non sottoposte alla mediazione obbligatoria.

Se la negoziazione assistita non è stata ancora conclusa il giudice fisserà una nuova udienza per permettere alle parti di poter trovare un accordo tra di loro altrimenti, nel caso in cui non sia ancora iniziata, assegnerà alle parti un termine (di 15 gg) per comunicare l’invito, fissando comunque una nuova data d’udienza.

Va precisato l’obbligatorietà dell’esperimento del procedimento di negoziazione assistita “non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale” e che tale disciplina non trova applicazione a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.

Vi sono poi alcune disposizioni specifiche di questo istituto dettate in tema di famiglia, una negoziazione assistita facoltativa in cui i coniugi possono consensualmente accordarsi al fine di trovare una soluzione condivisa per la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio.

La negoziazione in materia di famiglia può essere applicata per anche la modifica delle condizioni di separazione o divorzio (per saperne di più su questo argomento visita questa pagina)

Per maggiori chiarimenti si rimanda all’articolo 6 del II capo del decreto giustizia.

Riforma della Giustizia in generale

Legge n. 162-14 – Conversione Decreto giustizia

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