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Obbligo di assistenza: le temporanee difficoltà economiche e volontà dolosa di sottrarsi all’adempimento

In materia di assegno di divorzio la Cassazione ha avuto spesso l’occasione di pronunciarsi vista la mole di procedimenti che riguardano questo argomento che spesso si caratterizzano più per la stranezza delle richieste che per l’effettiva esistenza di un qualche diritto da vantare da parte di uno dei coniugi tale da poter modificare la situazione stabilita nelle fasi processuali precedenti a quello di legittimità. Dedichiamo questo spazio all’analisi e comparazione di due sentenze che hanno colpito, in termini di lettura, gli utenti del Blog.

In particolare, ci stiamo riferendo alla sentenza n. 14232/2012 e alla sentenza n. 25596/2012 che si caratterizzano per il fatto che la Corte si è pronunciata col la prima sentenza stabilendo : – la procedibilità ex officio nei casi in cui non si versi l’assegno divorzile alla ex moglie e precisando che «il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, atteso che il rinvio operato dall’articolo 12 sexies della L. 898/1070 all’articolo 570 del codice penale deve intendersi riferito esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità» mentre con la seconda ha abbassato il tiro decidendo che le temporanee difficoltà economiche giustificano il versamento in ritardo dell’assegno di mantenimento da parte del padre e, per questo motivo, quest’ultimo non può essere condannato.

Due sentenze che possono convivere in quanto se con la prima si definisce il dettato dell’articolo 570 c.p. delineando gli aspetti che configureranno il reato e più nello specifico, precisando che l’inadenmpimento del coniuge deve essere “serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire” mentre nella seconda decisione la Corte porta al Giudice a fare delle valutazioni oggettive e soggettive della situazione (di crisi o non) in cui versa il coniuge obbligato.

In poche parole, con due sentenze la Suprema Corte evidenzia le circostanze in cui il coniuge economicamente più forte potrebbe trovarsi e determina le sorti di quest’ultimo distinguendo i casi di inadempimento “volontari”  da quelli conseguenti alla crisi economica o meglio,  i casi in cui vi sia da parte dell’ex obbligato la volontà dolosa di sottrarsi all’adempimento degli obblighi di assistenza o vi sia assenza di dolo ma impossibilità di adempiere.

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