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Riforma della Giustizia, il processo veloce con tutte le novità

Riforma della giustizia. Processo veloce. Tutte le novità

Legge di conversione n. 162/2014 del d.l. n. 132/2014  G.U. n. 2617  – 10 novembre 2014

Con la pubblicazione in G.U. n. 2617 lo scorso 10 novembre della legge di conversione n. 162/2014 del d.l. n. 132/2014 si è dato il via alla riforma della
giustizia che detta “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri  interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.

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Lo scopo è dunque quello di diminuire le cause pendenti ma, più in generale, si vuole velocizzare i tempi dei processi anche per mezzo di istituti alternativi al  “giudice” che possono portare rapidamente il risultato voluto dalle parti.

Tra le novità della riforma, che qui tratteremo in maniera generale, c’è quella del trasferimento in sede arbitrale che mira a far ottenere alle parti una decisione in tempi rapidi trasferendo il giudizio civile pendente in sede arbitrale.

Le cause civili arretrate potrebbero quindi diminuire notevolmente con l’arbitrato anche se l’istituto potrà essere utilizzato solo nelle cause civili pendenti innanzi al Tribunale o in Appello. alla data dell’entrata in vigore del Decreto Legge 13 settembre 2014.

La transazione all’arbitrato resta preclusa anche per le cause aventi per oggetto diritti indisponibili o quelle in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Altro limite all’uso dell’arbitrato sarà la presenza della Pubblica Amministrazione come parte della causa se il valore di quest’ultima sia superiore a 50 mila euro e non riguardi responsabilità extracontrattuale o pagamento di somme di denaro. Negli altri casi, il consenso della Pa alla richiesta dell’altra parte di promuovere il procedimento arbitrale, si dovrà considerare prestato salvo comunicazione scritta entro 30 giorni dalla richiesta.

Altra novità riguarda la negoziazione assistita, che permette alle parti di risolvere le controversie in maniera amichevole grazie all’assistenza di uno o più avvocati. Le parti stipulano una convenzione di negoziazione assistita (redatta in forma scritta a pena di nullità) dove si impegnano (entro un termine concordato – comunque non inferiore ad un mese nè superiore a tre, anche se prorogabili per una volta se le parti lo chiedono congiuntamente) a cooperare in buona fede e con lealtà per trovare un’accordo e risolvere la controversia senza agire in giudizio.

Anche nella negoziazione assistita troviamo dei limiti: diritti indisponibili e materia di lavoro ma per saperne di più visita questa pagina

Autonomia negoziale delle parti anche in materia di separazione e divorzi, dove le novità sono notevoli. E’ possibile separarsi, divorziare e modificare le condizioni di separazione e divorzio grazie alla negoziazione assistita. La norma si applica anche in presenza di figli minori, affetti da gravi handicap o non autosufficienti economicamente.

Inoltre, sarà possibile separarsi, divorziare e modificare le condizioni di separazione e divorzio anche grazie un accordo innanzi al sindaco. Soluzione più economica per separarsi anche rispetto alla negoziazione assistita ma può essere soltanto consensuale e non è previsto che che uno dei coniugi possa riconoscere la propria responsabilità nell’addebito della stessa. Per saperne di sulla negoziazione assistita in materia di separazione e divorzi e sull’accordo davanti al sindaco, visita questa pagina.

Anche in materia di lavoro non sarà quindi possibile utilizzare la negoziazione assistita (e neppure l’arbitrato) ma è stata prevista una particolare ipotesi che permette (per casi limitati) il trasferimento in sede arbitrale quando la causa pendente verte in materia di diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva a condizione però che il contratto stesso preveda la soluzione arbitrale.

Per l’esecuzione forzata sui veicoli, notoveicoli e rimorchi ricadrà sotto la competenza del giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, la scelta tra quelle elencate sarà a discrezione del creditore. Va poi segnalata l’applicabilità del saggio degli interessi indicato dall’articolo 5 del dlgs 231/2002. Sarà elevato il tasso di interesse moratorio nei contenziosi civili o nei procedimenti arbitrali ma non solo, tra le novità riguardanti la tutela del credito e le procedure esacutive, dobbiamo ricordare anche la possibilità, su istanza del creditore procedente, di ricercare con modalità telematica i beni da pignorare. L’Ufficiale Giudiziario, autorizzato dal presidente del tribunale potrà accedere mediante collegamento telematico diretto alle banche dati online della P.A. e degli enti previdenziali, per ottenere tutte le informazioni utili per individuare beni e crediti da sottoporre ad esecuzione.

La compensazione delle spese solo nei casi tassativamente stabiliti : soccombenza reciproca (se il giudice accoglie parzialmente le difese di tutte le parti); in caso di assoluta novità della questione trattata (una questione nuova); mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Tutte queste novità introdotte saranno trattate da questo blog singolarmente nei prossimi giorni, dedicando ad ogni argomento una pagina di approfondimento.

Legge n. 162-14 – Conversione Decreto giustizia (Leggi Testo)

 

Articolo 5 dlgs 231/2002
Saggio degli interessi

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e’ determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu’ recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze da’ notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di  ciascun semestre solare.

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