Sentenze Cassazione

Assegno divorzio, convivenza more uxorio, famiglia di fatto, sospensione

Convivenza more uxorio, famiglia di fatto, sospensione, assegno divorzio
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – 1
Ordinanza 10 dicembre 2013 – 26 febbraio 2014, n. 4539
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti

Con l’Ordinanza che si riporta al link in fondo alla pagina, la Cassazione ha esaminato una interessante questione riguardante l’assegno divorzile nel acso in cui, il destinatario dello stesso abbia di fatto instaurato una nuova relazione con un altro individuo tale da potersi definire stabile.

In altri termini, la Corte ha trattato diverse volte situazioni come quella appena descritta e, come è accaduto nei casi precedenti, gli ermellini hanno valutato se sospendere o meno l’assegno divorzile all’ex coniuge prendendo in considerazione il grado di stabilità della nuova relazione di quest’ultimo.

In particolare, nel caso in commento, il marito, ricorrente non voleva più versare l’assegno alla ex moglie proprio perchè questa ormai aveva una relazione stabile al punto di aver avuto anche un figlio con nuovo compagno.

 

In appello la Corte aveva già ridotto l’importo dell’assegno ma, l’ex marito, convinto di poter ottenere qualcosa in più dalla Cassazione, ricorre alla massima corte rappresentanto agli ermellini le censure mosse nei confronti della sentenza impugnata.

Piazza Cavour, esaminando la questione ha chiarito che “Giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. N. 17195/ 2011; n. 3923 del 2012) ha affermato che la convivenza more uxorio del coniuge destinatario dell’assegno, stabile e duratura, tale da aver dato vita ad una vera e propria famiglia di fatto, eventualmente caratterizzata dalla nascita di figli (come nella specie) è suscettibile di rendere inoperante o comunque di produrre una sospensione dell’assegno divorzile. Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso che, al riguardo, censura la sentenza impugnata“.

Per questo motivo ha dunque accolto il ricorso del marito cassando la sentenza impugnata e rinviando tutto alla Corte d’Appello di Venezia anche per decidere sulle spese di giustizia.

Leggi il testo dell’Ordinanza

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!