Sentenze Cassazione

Assolto l’uomo che ha ingoiato una bustina di eroina davanti agli agenti

Assolto l’uomo che ha ingoiato una bustina di eroina davanti agli agenti.

Per la Corte il fatto non sussiste.

Proprio così. La Cassazione ha elaborato una importante sentenza che sicuramente farà discutere.

Parliamo di droga, di autodifesa ma soprattutto di diritto penale perché é stato assolto un ultracinquantenne che era stato accusato e condannato in Appello per il reato di favoreggiamento personale perché, davanti alle forze dell’ordine che procedevano all’arresto del pusher, aveva ingoiato la dose che gli era stata poco prima ceduta dallo spacciatore.

Per i giudici della Suprema Corte di Cassazione l’uomo va assolto “perché il fatto non costituisce reato” perché l’atto di ingoiare la droga va inquadrato in una forma di “autodifesa” volta ad evitare “un nocumento alla sfera della sua libertà personale o del suo onore”.

Con questa decisione Piazza Cavour introduce un importante principio di diritto penale che merita di essere approfondito. Nei prossimi giorni potremmo creare una specifica pagina per trattare ed evidenziare tutti gli aspetti relativi a questo tema.

La difesa dell’uomo faceva notare che il gesto incriminato “non aveva pregiudicato in alcun modo le indagini, ne’ aveva offeso l’amministrazione della giustizia”.

La Cassazione ha affermato che “l’azione realizzata dall’imputato, prima ancora che apprestare aiuto allo spacciatore di droga appare dettata dal precipuo intento di tenersi lontano dall’episodio e di evitare o prevenire il rischio di vedersi applicate le sanzioni amministrative” previsti dalla legge “quale acquirente di sostanza stupefacente destinata al proprio personale consumo non terapeutico”.

In conclusione, i giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata e hanno inoltre evidenziato che in maniera illegittima non e’ stata applicata l’esimente prevista dall’art. 384 c.p. sulla base del fatto che l’uomo aveva “il serio timore di poter subire dalla vicenda di cui era stato a suo modo protagonista passivo un nocumento alla sfera della sua liberta’ personale e del suo onore”.

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