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Astensione udienze, difensore, legittimo impedimento, procedimenti cautelari

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Astensione udienze, difensore, legittimo impedimento, procedimenti cautelari
Suprema Corte di Cassazione Sezione Sesta Penale
Sentenza n. 39871 dell’11 luglio 2013, depositata il 25 settembre 2013
(Presidente F. Serpico, Relatore G. De Amicis)

La Suprema Corte di Cassazione Penale, con la sentenza che si riporta, ha chiarito alcuni aspetti relativi alle possibili astensioni dalle udienze nell’ambito dei procedimenti cautelari.

Nello specifico, la Cassazione ha precisato che l’astensione dalle udienze per aderire ad una protesta di categoria da parte del difensore non è consentita neppure nei procedimenti cautelari reali atteso il contenuto dell’articolo 4 del Codice di “Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati”, adottato il 4 aprile 2007, e avente valore di normativa secondaria.

 

Articolo 4
Prestazioni indispensabili in materia penale

1. L’astensione non e’ consentita nella materia penale in riferimento:

a) all’assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all’incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467 del codice di procedura penale, nonche’ ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimita’, entro novanta giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d’ufficio, non puo’ legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

 

In base a questa osservazione la Cassazione ha dunque respinto l’istanza di rinvio avanzata dal difensore dell’imputato nel giudizio di cassazione proposto ai sensi dell’art. 311 c.p.p.

 

Articolo 311 Codice di Procedura Penale
Ricorso per cassazione

1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministeroche ha richiesto l’applicazione della misura, l’imputatoe il suo difensorepossono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell’articolo 309.
2. Entro i termini previsti dall’articolo 309 commi 1, 2 e 3, l’imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva [281-286]. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l’ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione [att. 100].
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell’inizio della discussione.
5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall’articolo 127.

Leggi il testo della Sentenza n. 39871-13

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Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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