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Aver insultato il capo non giustifica il licenziamento.

Sentenza  n. 10426/2012 – Offendere il capo non giustifica il licenziamento – Cassazione Lavoro.
 

La Sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10426 depositata il 22 giugno 2012, ha deciso che la condotta del dipendente che offende il capo non comporta un licenziamento automatico del lavoratore in quanto tale condotta, sicuramente “spiacevole e inopportuna” non si considera come “una tale gravita’ da poter compromettere il rapporto fiduciario tra le parti”.

In questo modo la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila che si era pronunciata per l’illegittimità del licenziamento del lavoratore che aveva offeso un proprio superiore, circoscrivendo la vicenda ad una “mera intemperanza verbale” anche per il fatto che in seguito non vi sono stati altri comportamenti “scorretti” da parte del sottoposto ne atti “inidonei a dimostrare una volonta’ di insubordinazione o di aperta insofferenza nei confronti del potere disciplinare e organizzativo del datore di lavoro”, i quali “ben potevano essere sanzionati con una misura non a carattere espulsivo”.

Per la Corte territoriale la frase oggetto del processo “era stata pronunciata in un contesto non di contrapposizione, ed era stata preceduta da affermazioni di ordine scherzoso”.

Condividendo le motivazioni dei giudici d’Appello la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dall’Azienda precisando che la contrattazione collettiva “prevede come sanzione il recesso solo se il diverbio litigioso e’ seguito dal ricorso a vie di fatto, nel recinto dello stabilimento e che rechi grave pregiudizio alla vita aziendale”

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