Avvocati : violazione del dovere di «colleganza»
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimere il proprio giudizio su un caso molto interessante che riguarda gli avvocati e il loro modo di operare. In particolare, la sentenza emessa dalla Corte ha delineato lo spazio d’azione dell’avvocato imponendo ai legali una maggior collaborazione e comunicazione tra essi, come vuole il codice deontologico forense.
Per la Corte la condotta dell’avvocato che notifica direttamente alla controparte soccombente la sentenza in forma esecutiva e il precetto senza aver previamente informato il difensore di controparte della sua intenzione di dar corso alla procedura esecutiva e senza essersi visto opporre alcun rifiuto esplicito di dare spontanea esecuzione alla pronuncia giudiziale integra l’illecito disciplinare della violazione del dovere di «colleganza».
Pertanto, questo principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 13797 dell’1 agosto 2012, convalidava la sanzione disciplinare emessa nei confronti di un avvocato da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza e già confermata dal Consiglio Nazionale Forense.