Sentenze Cassazione

Avvocato e responsabilità professionale

Avvocato e responsabilità professionale
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile

Sentenza 18 dicembre 2013 – 13 marzo 2014, n. 5791
Presidente Russo – Relatore Rossetti

Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione ha esaminato il caso relativo alla polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale dell’avvocato.

In particolare, la Cassazione trattato la vicenda di un avvocato che nel 1980 aveva stipulato con la RAS s.p.a. una polizza professionale e, in vigenza di detta polizza, propose un appello alla corte di Bologna che venne giudicato tardivo dai giudici territoriali condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte.

 

Secondo la Cassazione, “la proposizione d’un appello tardivo potrebbe in teoria concludersi con una pronuncia diversa dall’inammissibilità, e comunque non necessariamente può essere accompagnata dalla condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite alla controparte. Tale affermazione, che potrebbe condividersi a livello generale, nel caso di specie andava tuttavia calata nel contesto della concreta fattispecie sottoposta all’esame del giudice di merito, e cioè una fattispecie nella quale l’avvocato dell’appellante aveva commesso un errore evidente ed inescusabile d’imperizia, consistito nell’impugnare una sentenza sottoposta a correzione di errore materiale, facendo decorrere il termine per il gravame dal deposito del provvedimento correzione anche per i capi non corretti“.

Per questi motivi, gli ermellini hanno precisato che “la gravità e, soprattutto, l’indiscutibilità in iure dell’errore commesso dall’avvocato rendeva altissimamente probabile, se non pressoché certo, l’esito dell’appello da questi tardivamente proposto.
Pertanto l’affermazione secondo cui l’appello tardivamente proposto poteva concludersi, “per gli accadimenti più vari”, con una pronuncia diversa dalla declaratoria d’inammissibilità è innanzitutto una asserzione che non tiene conto di tutte le specificità del caso concreto“.

Inoltre, continuano i giudici, “La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, la quale nell’accertare i fatti di causa, alla luce di quanto esposto avrà l’onere di adeguatamente ed esaurientemente motivare:
(a) tenendo ben distinto il concetto di “rischio” assicurato da quello di “danno” civilistico;
(b) tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, ed in primo luogo della natura e dei presumibili effetti dell’errore commesso dall’avvocato nell’esecuzione del mandato professionale;
(c) adottando, per compiere l’accertamento sub (b), il criterio logico c.d. del “più probabile che non“”

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