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Cassazione, l’Azienda deve pulire la divisa dei dipendenti

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Cassazione, l’Azienda deve pulire la divisa dei dipendenti
Suprema Corte di Cassazione
Sentenza n. 19759 del 26 agosto 2013
La Cassazione si è pronunciata in materia su un argomento che certamente interesserà tutti coloro che lavorano utilizzando una divisa.
Secondo quanto è riportato nella sentenza in oggetto, il datore di lavoro deve lavare la divisa del dipendente o, quantomeno sostenere le spese di lavaggio rimborsandole al lavoratore.

La sentenza n. 19759 del 26 agosto 2013 ha pertanto rigettato il ricorso presentato da un’Azienda che era stata condannata dalle Corti territoriali al pagamento delle spese da questi sostenute per lavare gli abiti di serivzio, che nel caso specifico erano quelli degli addetti alla mensa.

Secondo gli ermellini, il contratto d’appalto precisava chiaramente l’uso “di cuffie, grembiuli e divise sempre pulite” da parte del personale addetto alla mensa e, pertanto, da questo “discende, pienamente, che l’azienda è tenuta a dotare il personale di divise sempre pulite, e dunque di sopportarne il relativo costo, sicché (…) dal suo inadempimento consegue l’obbligo di risarcire il danno ai sensi dell’art. 1218 c.c.”.

Articolo 1218 Codice Civile
Responsabilità del debitore

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [1221, 1229, 1257, 1307, 1557, 1558, 1673, 1693, 1821, 2740; disp. trans. 160]

Articolo 1411 Codice Civile
Contratto a favore di terzi

È valida la stipulazione a favore di un terzo [1273, 1773, 1875, 1920], qualora lo stipulante vi abbia interesse [1174]. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocatao modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare. In caso di revoca [1412] della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.

La Corte ha inoltre precisato che “l’art. 1411 cod. civ. stabilisce che è sempre valida la stipulazione di un contratto a favore di terzi, purché lo stipulante vi abbia interesse. Nella specie è indubbio che la società appaltante, che risulta aver esplicitamente inserito nel contratto di appalto che l’appaltatrice era obbligata a far indossare ai lavoratori una divisa di lavoro (cuffie, grembiuli e divise) ‘sempre pulita’, ha evidentemente interesse a ciò, sicché non contrasta col principio di cui alla citata norma codicistica, l’obbligo della datrice di lavoro di sostenere le spese di lavaggio (o di rimborsare al lavoratore quelle a tal scopo personalmente sostenute)“.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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