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Banche, finanza, investimenti e miglior rendimento

Banche, finanza, investimenti e miglior rendimento
Suprema Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile
Sentenza n. 4393 del 24 febbraio 2014

Con la sentenza che si riporta, la Cassazione in materia di investimenti finanziari ha fatto alcuni chiarimenti sugli istituti che regolano il settore.

In particolare, la Cassazione ha argomentato la sentenza in commento facendo delle precisazioni sull’obbligo del massimo rendimento degli investimenti ricadente sul gestore del patrimonio nonchè sul rendicondo periodico e le comunicazioni periodiche che devono esser fatte all’investitore.

La Corte ha pure fatto delle considerazioni sull’approvazione tacita dell’investitore ma più specificatamente, nel caso esaminato ha affermato che “La Corte di merito ha accolto l’appello della banca valorizzando il principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 426/2000 la quale esclude la rilevanza dell’approvazione tacita delle singole operazioni.”

Il principio, peraltro, non e’ stato correttamente applicato e cio’ appare evidente alla luce della giurisprudenza successiva che ne ha chiarito l’ambito.

Giova, all’uopo, riportare integralmente le argomentazioni sviluppate di recente da questa Sezione (Sez. 1, Sentenza n. 24548 del 2 dicembre 2010, in motivazione, § 4.1):

 

finanza

 

Si puo’ senz’altro convenire con la difesa della banca ricorrente sull’affermazione per la quale i rendiconti periodici inviati dal gestore di portafogli ai propri clienti non sono un mero riepilogo di dati storico-contabili, bensi’ dei veri e propri rendiconti di gestione. È quanto si ricava con assoluta chiarezza dalla normativa primaria e secondaria emanata (tanto all’epoca dei fatti di causa quanto successivamente) per disciplinare tali rendiconti.

A prescindere dal precedente in tema di effetti giuridici dei rendiconti periodici, valorizzato dalla Corte di merito, l’argomento decisivo sta in cio’, che il guadagno pregresso non e’ un qualcosa che il cliente abbia lucrato al di la’ di quanto gli spettasse, e rispetto al quale si possa quindi operare una sorta di compensazione con i minori guadagni del periodo successivo. Il cliente ha diritto di pretendere in ogni momento che il gestore gli assicuri il miglior rendimento possibile, e nulla esclude che lo stesso gestore, dopo aver adempiuto correttamente da principio il proprio obbligo, in un momento successivo venga invece meno ai suoi doveri: il che ovviamente comporta il diritto del cliente al risarcimento dei danni dipendenti causalmente da tale inadempimento.”

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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