Sentenze Cassazione

Buoni fruttiferi cointestati, il superstite va liquidato per intero

Poste Italiane, Sentenza Cassazione Civile, Buoni postali fruttiferi cointestati, Clausola pari facoltà di rimborso

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 24639 del 13 settembre 2021 che si riporta al link in fondo all’articolo, in tema di buoni postali fruttiferi cointestati, ha affermato che “in caso di decesso di uno degli intestatari, ove sul buono sia apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascuno degli intestatari superstiti può chiedere il pagamento dell’intero, non essendo applicabile la disciplina prevista dall’art. 187 d.P.R. n. 256 del 1989 per i libretti di risparmio postali, che subordina il rimborso del saldo alla quietanza di tutti gli aventi diritto”.

Nello specifico, La Cassazione ha affrontato un caso proveniente dal Giudice di Pace di Cosenza, in cui una signora conveniva in giudizio le Poste Italiane Spa chiedendo la condanna di quest’ultima al rimborso dell’intero montante di un buono postale fruttifero emesso nel 1994 dotato della clausola “pari facoltà di rimborso” di cui era cointestataria insieme al marito, deceduto.

Il GdP di Cosenza, accoglieva la domanda ma solo nella misura del rimborso pari alla del 50% del totale.

Questa decisione portava le parti innanzi al Tribunale poiché la ricorrente impugnava la sentenza del GdP.

Il Tribunale accoglieva l’appello condannando la società a rimborsare il 100% del buono postale fruttifero, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 

Secondo le corti di merito, infatti, la clausola “pari facoltà di rimborso” permette a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale (in conformità a quanto disposto dall’articolo 2021 cod. civ.). Detta facoltà, che legittimava l’attrice quando era in vita il cointestastario, alla liquidazione del buono separatamente da costui, deve ritenersi sussistere anche dopo la morte di quest’ultimo, pertanto, risulta illegittimo il diniego, da parte di Poste Italiane, di rimborso del titolo. Inoltre, l’eventuale lesione di diritti successori degli eredi del contestatario defunto non legittima il rifiuto da parte del debitore essendo questione interna al rapporto tra coeredi.

Per il Tribunale, dunque, non vi è alcun motivo per bloccare il rimborso del buono postale ed è dello stesso avviso anche la prima sezione civile della Cassazione che ha concluso definitivamente la vicenda rigettato il ricorso presentato dalle Poste Italiane.

Leggi il testo della sentenza n. 24639-2021

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Articolo 2021 Codice CivileLegittimazione del possessore

Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente.

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