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Cani in macchina causa shopping, imputati condannati per abbandono di animali

caneCani in macchina causa shopping, la Cassazione condanna gli imputati per abbandono di animali

Corte di Cassazione Terza Sezione Penale – Sentenza n. 5971 del 7 febbraio 2013

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione lo scorso 7 febbraio ha pronunciato una sentenza di condanna nei confronti di due persone perchè colpevoli di aver lasciato in auto due cagnolini (Yorkshire) per più di 5 ore sotto il sole di Luglio.

Secondo quanto è emerso nel corso del processo l’automobile era esposta al sole e dentro era stata lasciata una ciotola per l’acqua e i finestrini erano stati abbassati di qualche centimetro per permettere la circolazione dell’aria.

La sentenza n. 5971/2013 ha confermato che il reato di cui sono colpevoli gli imputati non è quello di maltrattamento ma quello abbandono.

Il Tribunale di Alessandria aveva deciso che gli imputati in concorso tra loro (art. 110 C.P.) erano colpevoli di avere messo in atto comportamenti sanzionati dall’art. 727 del Codice Penale.

Gli imputati si sono difesi facendo notare la mancanza dell’elemento soggettivo quale presupposto del reato in quanto gli stessi avevano cercato (abbassando il finestrino e lasciando la ciotola dell’acqua) di provvedere ai bisogni degli animali per quel periodo di tempo in cui sono stati lasciati dentro l’automobile.

Ma cosa ha spinto gli imputati a lasciare i cagnolini in macchina? Semplice, il Centro commerciale.
La corte ha tagliato corto rigettando il ricorso presentato dagli imputati e richiamando il concetto dei “doveri di custodia e cura”.

La terza sezione già aveva affrontato l’argomento con la Sentenza n. 44902 / 2012 e anche questa occasione ha motivato la decisione parlando di un “comportamento è assolutamente incompatibile con la natura dell’animale, potendo provocargli paura e sofferenza e che gli escrementi rinvenuti nell’auto potevano essere state provocate dallo stato di ansia e paura

Per i giudici della corte la vicenda rappresenta un chiaro comportamento omissivo che integra l’abbandono sanzionato dal secondo comma dell’art. 727 del Codice Penale. La Corte nella sentenza ha inoltre messo in risalto la “negligenza” degli imputati, ovvero una condotta di natura colposa e pertanto punibile con il reato contravvenzione di cui all’art. 727 del Codice Penale.

In ogni caso, i giudici precisano che i comportamenti analizzati nel caso di specie rientrano in quelli del reato di abbandono e non in quello di maltrattamento poichè lasciare oltre cinque ore, ed a luglio, due cani in un veicolo sotto il sole, non è maltrattamento ma semplice abbandono, ovvero un debole reato di contravvenzione.

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