Sentenze Cassazione

Cartella esattoriale, estratto di ruolo, impugnabilità

Cartella esattoriale, estratto di ruolo, impugnabilità
Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria
Sentenza del 19 marzo 2014, n. 6395

Cartella esattoriale, notifica, contribuente, riscossione, estratti di ruolo, tributario

La Cassazione ha nuovamente affrontato il problema relativo all’impugnazione dell’estratto di ruolo e, in quest’ultima occasione, stando a quanto si legge nella sentenza che si riporta al link in fondo alla pagina, i giudici di Piazza Cavour hanno affermato che “in via di principio, dunque, l’estratto di ruolo, che e’ atto interno all’Amministrazione, non puo’ essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella nella quale il ruolo viene trasfuso, in difetto non sussistendo un interesse concreto e attuale del contribuente, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo (Cass. 66010/13); e cio’, perfino nel caso in cui l’estratto di ruolo sia notificato di seguito alla cartella di pagamento, e non in luogo di essa, atteso che detto atto non esprime una pretesa tributaria autonoma da quella portata dalla cartella, sulla quale soltanto si fonda l’azione esecutiva (Cass. 1837/10). Per tali ragioni, pertanto, non appare condivisibile l’assunto di una recente pronuncia di questa Corte (Cass., ord. n. 2248/14), secondo cui la mera consegna da parte di un dipendente dell’Ufficio di una copia dell’estratto di ruolo, non seguita dalla formale notifica del ruolo in luogo della cartella, potrebbe legittimare l’impugnativa da parte del contribuente. E’ evidente, infatti, che, in tale evenienza, il ruolo resta pur sempre un atto interno all’Ufficio e non puo’ acquisire la veste giuridica di un vero e proprio atto impositivo.

La Corte si era già interessata di precisare il peso dell’estratto di ruolo e con la sentenza in commento, ha ribadito il principio secondo il quale l’estratto di ruolo è atto interno all’Amministrazione pertanto, non può esser oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario.

Questa sentenza della Corte è pienamente in linea con la sentenza n.6906/2013 emessa il 20 marzo 2013 dalla quinta sezione civile in cui si evidenziava “che non può esserci l’impugnazione perché, in mancanza della notifica dell’atto impositivo, non c’è alcun interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., ad avviare una lite tributaria” e, pertanto, sulla base di questa considerazione la Corte stabiliva che “l’estratto di ruolo può esser impugnato soltanto unitamente alla cartella notificata e, in mancanza, deve essere considerato niente più che un atto interno dell’Agente di riscossione“, principio, molto controverso in giurisprudenza ma oggi pienamente confermato dalla sentenza in commento.

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