Casalinga: risarcimento danni per il mancato guadagno.
La Cassazione, in materia di risarcimento del danno, con la Sentenza n. 23573/11 ha stabilito che “il danno da riduzione della capacita’ di lavoro, sofferto da persona che, come la casalinga, provveda da se’ al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico”. In poche parole, come gli altri lavoratori, anche la casalinga può ottenere il risarcimento del danno patrimoniale se dimostra che i danni permanenti subiti rendono “più oneroso lo svolgimento del lavoro domestico”.