Costretti a fare i “mimi”per strada. Per la Cassazione è accattonaggio e riduzione in schiavitù
Corte di Cassazione – Sentenza n. 16313/2013
La Cassazione con la sentenza n.16313/2013 che di seguito si riporta in pdf, ha trattato un tema molto importante che riguarda l’art. 600 c. p.
Art. 600 c.p.
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni .
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
La Corte ha ritenuto colpevoli del reato di cui all’altricolo appena citato due rumeni perchè costringevano delle loro connazionali all’accattonaggio tramite spettacoli da mimo.
Secondo gli ermellini infatti, i due uomini obbligati a fare imitazioni per strada sarebbero stati privati della loro libertà individuale con minacce e non avrebbero potuto sottrarsi alla “prestazione per così dire lavorativa”.
Leggi il testo della sentenza n. 16313/2013