La Cassazione è favorevole all’amministratore di sostegno esterno se ci sono conflitti familiari di mezzo
La Cassazione è favorevole all’amministratore di sostegno esterno se ci sono conflitti familiari di mezzo
Suprema Corte di Cassazione Prima Sezione Civile
Sentenza n. 14190 del 5 giugno 201
La prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14190 del 5 giugno 2013, ha introdotto un principio di diritto molto importante in materia di amministrazione di sostegno osservando che, in alcune circostanze particolari, ovvero nel caso in cui vi siano forti conflitti tra familiari, è più opportuno nominare quale amministratore di sostegno un terzo, estraneo alla famiglia, non legato da vincoli di parentela col beneficiario, per tutelare meglio gli interessi dell’amministrato.
In questo modo la Cassazione ha condiviso quanto era già stato deciso dal giudice territoriale poichè anche a parer dei giudici con la toga d’ermellino, la soluziona appena esposta è apparsa qella preferibile rispetto alle altre possibili che non permettevano di esercitare l’incarico di amministratore con la dovuta imparzialità.
Articolo 404 Codice Civile
Amministrazione di sostegno
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Articolo 408 Codice Civile
Scelta dell’amministratore di sostegno
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.