Sentenze Cassazione

Cassazione, amministrazione di sostegno

Cassazione, l’amministrazione di sostegno
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – 1
Ordinanza 19 novembre 2013 – 4 febbraio 2014, n. 2364
Presidente Di Palma – Relatore Acierno

La Cassazione con la sentenza che si riporta di seguito ha esaminato un caso relativo all’amministrazione di sostegno in cui ha precisato che l’art. 404 cod. civ., introdotto dalla legge n. 6 del 2004, prevede che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Tale misura protettiva si compone di un duplice accertamento rimesso al giudice del merito (Cass. 2006/13584; Cass. 2009/9628; Cass. 2010/4866; Cass. 2011/22332), il primo concernente la sussistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica (requisito soggettivo) e il secondo riguardante l’incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi (requisito oggettivo)“.

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