Sentenze Cassazione

Cassazione : anche la tettoia deve rispettare le distanze di costruzione

Anche la tettoia deve rispettare le distanze di costruzione
Cassazione Sentenza n. 16776 del 2 ottobre 2012

Secondo la Cassazione affinchè sia rispettato il limite relativo alla distanza di costruzione dal confine, (art. 873 c.c.), deve considerarsi costruzione anche la tettoia a prescindere dal fatto che vi siano state o meno costruite le pareti.

In poche parole, con la decisione n. 16776 del 2 ottobre 2012 la Suprema Corte ribadiscono il consolidato principio giurisprudenziale per cui  chi “costituisce costruzione anche un manufatto privo di pareti ma realizzante una determinata volumetria, e pertanto la misura delle distanze legali per verificare se il relativo obbligo è stato rispettato deve esser effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso” (e sia chiaro che se la tettoia non rispetta tali distanze deve essere rimossa).

Inoltre, i giudici del Palazzaccio hanno osservato  “che la tettoia in questione sia da considerare una costruzione ai fini della distanza dal confine, è dimostrato dal fatto che ha i caratteri della stabilità, consistenza ed immobilizzazione al suolo, pertanto la costruzione di pareti è irrilevante ai fini dell’osservanza della distanza. La censura mossa alla decisione impugnata è, quindi, fondata per avere la corte di merito applicato in modo erroneo l’art. 873 c.c., negando tutela, nonostante la norma riconosca al proprietario del fondo confinante sia il diritto alla rimozione sia il risarcimento del danno”.

Questa sentenza ha richiamato molte altre pronuncie dei massimi giudici (Cass. 14 marzo 2011 n. 5934; Cass. 29 dicembre 2005 n. 28784; Cass. 21 dicembre 1999 n. 14372; Cass. 10 novembre 1998 n. 11291) ma in particolare, l’esplicita evocazione della sentenza n. 20574 del 28 ottobre 2007 che definisce in maniera cristallina cosa si deve intendere per costruzione ai fini della distanza dal confine.
In questa circostanza Piazza Cavour ha precisato che  “ai fini dell’osservanza delle distanze legali di cui agli artt. 873 e seguenti c.c., nonché di quelle prescritte dagli strumenti urbanistici o normativi che integrano la disciplina codicistica, deve considerarsi costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall’uniformità o continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o destinazione. In particolare, per quanto riguarda gli sporti, le terrazze, le scale esterne o, in genere, i corpi avanzati costituenti aggetti di un edificio, questi, ove siano stabilmente incorporati nell’immobile e non abbiano una funzione meramente decorativa od ornamentale, accrescono la superficie, il volume e la funzionalità dell’immobile cui accedono e rientrano nel concetto civilistico di costruzione, per cui di essi deve tenersi conto ai fini delle distanze, che vanno misurate dal limite dei manufatti aggettanti verso il vicino”.

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