Sentenze Cassazione

Anche se il dipendente viene assolto il capo lo può licenziare sulla base di fatti emersi nel processo penale a suo carico

Cassazione, anche se il dipendente viene assolto il capo lo può licenziare sulla base di fatti emersi nel processo penale a suo carico

Corte di Cassazione – Sentenza n. 206 dell’8 gennaio 2013

La suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un dipendente dell’Agenzia delle Dogane, licenziato perchè le sue condotte avevano generato un procedimento penale, (poi conclusosi con una sentenza di assoluzione “perchè il fatto non costituisce reato”).

Secondo gli ermellini “Il combinato disposto dall’art. 653 c.p.p. come modificato dall’art.1, L. n. 97 del 2001, e dell’art. 530 c.p.p., non preclude al datore di lavoro la possibilità di valutare in maniera autonoma rispetto all’accertamento penale, la idoneità dei fatti contestati ad integrare gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, sulla base di elementi soggettivi ed oggettivi scaturenti dalle prove raccolte nel giudizio penale, la colpevolezza del dipendente, la incidenza dei detti fatti sul rapporto fiduciario.”

In questo modo la corte ha motivato la propria decisione riguardo al caso de quo affermando altresì che “mentre l’assoluzione o il proscioglimento con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ o ‘perché l’imputato non lo ha commesso’, presupponendo un accertamento che esclude in radice la configurabilità di ogni responsabilità del soggetto imputato in relazione al fatto ascritto, giustificano senz’altro la preclusione alla valutazione in sede disciplinare del medesimo fatto, non così è da dirsi nel caso di assoluzione o proscioglimento ‘perché il fatto non costituisce illecito penale’. In tale ipotesi infatti non è esclusa la materialità del fatto né la sua riferibilità al dipendente pubblico ma solo la sua rilevanza penale.”.

Sempre nella sentenza si osserva che non vi è alcuna ragione per non esporre il dipendente pubblico (anche se assolto o prosciolto con la formula richiamata), alla valutazione disciplinare del fatto se ne risultano pregiudicate le esigenze relative al buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione nonché lo stesso principio di uguaglianza.

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