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Cassazione : asmatici salvi dall’alcool test.

La Corte stabilisce che il soggetto asmatico che per questo non riesce a sottoporsi all’alcool test o comunque non lo porta a termine non commette nessun reato e, pertanto, lo stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di alcool deve essere desunta dal giudice da ogni elemento sintomatico dello stato di ebbrezza.La IV sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 27/06/2012 n° 25399 ha osservato che “L’articolo 5 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117 ha – come è noto – riscritto l’articolo 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, trasformando in illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi all’accertamento (poi ricriminalizzato con la novella del 2008), ma non abolendo, neppure in parte, la fattispecie di guida in stato di ebbrezza ed inasprendone anzi l’apparato sanzionatorio.

Nella vigenza del precedente assetto normativo, questa Corte aveva più volte avuto modo di affermare (cfr. Cass. S.U. 27 settembre 1995, Cirigliano, RV 203634; Cass. 4, 4 maggio 2004, Ciacci, RV 229966; Cass. 4, 9 giugno 2004, p.m. in proc. Massacesi, RV 229087) che lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo poteva essere accertato e provato, ai fini della configurabilità della contravvenzione in esame, con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, mediante la strumentazione (il cd. etilometro) e le procedure indicate nel menzionato articolo 379 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495”.
Nel caso in specie, l’automobilista asmatico “visto che fino alla soglia dello 0.8g/l l’ubriachezza risulta essere asintomatica, non può che versarsi in una delle più gravi ipotesi” veniva condannato sia in primo che in secondo grado (sospensione della patente di guida e ammenda di circa €.5000,00 previa sostituzione della pena detentiva).
In sede di legittimità invece gli ermellini accolgono il ricorso dell’automobilista e annullano senza rinvio la sentenza impugnata precisando che ai fini di una condanna penale, gli elementi fattuali dai quali deve desumersi che il tasso alcolemico si a superiore allo 0.80 g/l devono essere univoci e concreti, nonché significativi.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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