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Cassazione : avvisi bonari impugnabili

Cassazione : avvisi bonari impugnabili
Cassazione (Sezione Lavoro) Vs Agenzia dell’Entrate.
La Cassazione risponde all’Agenzia delle Entrate a suon di sentenze. Infatti, se prima dell’estate la Corte aveva stabilito l’impugnabilità a titolo proprio dell’avviso bonario (sentenza 7344/12 depositata 11/05/2012 – Leggi Articolo) l’Ente rispondeva che “una sentenza non fa giurisprudenza e di per sé non giustificherebbe la modifica di un orientamento costantemente tenuto fino ad oggi” (Leggi articolo).
Ecco la risposta della Cassazione che sullo stesso tema continua a produrre sentenze su sentenze rafforzando ogni giorno il nuovo orientamento giurisprudenziale.
Per la Cassazione (sezione lavoro) l’avviso bonario ricevuto prima della cartella esattoriale è impugnabile a titolo proprio. Questo insieme al sollecito di pagamento sono atti di accertamento e, pertanto possono essere impugnati.
Questa nuova sentenza (depositata il 30 ottobre 2012) riguardava un avvocato milanese costretto a ricorrere alla Massima Corte, che ne ha accolto il ricorso, per due solleciti di pagamento di due cartelle esattoriali insolute per contributi non versati alla Cassa Forense.
Secondo gli ermellini il sollecito di pagamento deve inquadrarsi come un atto dell’Amministrazione finanziaria che comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita che puó costituire un semplice avviso bonario fine a sé stesso ma potrebbe anche trasformarsi in una cartella esattoriale vera e propria.
Per questi motivi, Piazza Cavour ha stabilito, ormai varie volte, che in materia di contenzioso tributario, deve ritenersi impugnabile l’avviso bonario con cui l’Amministrazione finanziaria chiede il pagamento di un tributo in quanto esso, “pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’articolo 19 del dlgs 546/92 e non essendo perciò in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili”.
La Corte peró precisa che “Il giudice investito dell’impugnazione non può, però, annullarli ritenendo che i predetti debbano avere gli stessi requisiti di quelli indicati nell’art. 19 cit. ed in particolare che in essi debba essere contenuta l’indicazione, prevista nel comma 2 dello stesso art. 19, del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della commissione tributaria competente e delle forme e dei termini per proporre ricorso, essendo tali requisiti, previsti, peraltro neppure a pena di nullità, soltanto per gli atti tipici”.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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