Sentenze Cassazione

Cassazione: co.co.co., risoluzione solo per gravi inadempimenti.

La Cassazione, in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, respingendo il ricorso di una Società condannata dai giudici di merito a pagare una grossa cifra nei confronti di una ex collaboratrice a titolo di mensilità non corrisposte in virtù di un recesso ingiustificato, con la sentenza n. 6039 del 18/04/2912, ha chiarito che la risoluzione per inadempimento va rinvenuta nelle norme generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive contenute negli artt. 1453 e 1455 c.c. che consente la risoluzione per inadempimento purché ci si trovi in presenza di un inadempimento importante, situazione che, nel caso di specie, non è stato nè argomentato né allegato dalla Società ricorrente

La Suprema Corte, ha poi ribadito che “nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell’altra, si deve procedere a una valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti, tenendo conto soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità (e non meramente cronologici) esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, e quindi, degli interessi perseguiti dai contraenti”.
Nel caso di specie il ricorso del datore di lavoro non allega né giustifica la proporzionalità della propria reazione rispetto agli inadempimenti della collaboratrice né può costituire inadempimento il mero stato di malattia della collaboratrice che integra soltanto un caso di sospensione del sinallagma funzionale del rapporto.

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