Cassazione: colpa professionale dopo aver nominato un secondo avvocato.
La cassazione (terza sezione civile) recentemente ha avuto modo di chiarire alcuni aspetti relativi alla colpa professionale, infatti, analizzando il caso di una omessa messa in mora ex articolo 22 della legge 990/69 nei confronti dei responsabili di un sinistro stradale (da parte del primo avvocato), la Corte con la sentenza n. 6277/2012 ha precisato che se la parte incarica un secondo avvocato e quest’ultimo non ripropone l’azione risarcitoria, la negligenza del primo avvocato sarà priva di efficacia causale nella produzione del danno. In sostanza, nonostante la negligenza dimostrata dal primo difensore, se vi é insolvenza del conducente irreperibile e il fallimento della compagnia di assicurazioni, l’azione va riproposta nei confronti del proprietario del mezzo, poiché tale condotta fa venir meno il nesso causale tra la negligenza del primo avvocato e il danno, e dovrà essere il secondo avvocato a compiere ció che non è stato fatto dal primo difensore.