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Cassazione, colpevole la madre che non impedisce le violenze sul figlio minore

violenza sessuale aggravata

Cassazione, colpevole la madre che non impedisce le violenze sul figlio minore
Corte di Cassazione Terza Sezione – Sentenza 4127/2013

Ancora una volta, in materia di violenza sessuale, la Cassazione si scaglia contro quelle madri che non impediscono tali violenze nei confronti dei figli minori.

La Suprema Corte di Cassazione aveva già avuto modo di esprimersi sull’argomento.

Importanti decisioni sul punto sono state due recenti sentente: la n. 36829 depositata il 12/10/2011 in cui una ragazza ha denunciato i propri genitori perchè ha personalmente assistito a degli episodi di violenza subiti dalle sorelle minorenni in cui la Terza Sezione della Cassazione ha riconosciuto la madre responsabile di violenza sessuale e maltrattamenti in quanto doveva agire e non lo ha fatto, doveva impedire tali violenze ma con la sua inattività ha fatto venir meno l’obbligo genitoriale che impone di tutelare i figli; e la sentenza n. 33562 del 2012 in cui la Corte ha ritenuto responsabili a titolo di concorso una coppia di genitori per aver favorito e agevolato o, comunque, per non avere scoraggiato i rapporti sessuali tra un adulto e la figlia di 13 anni.

Con la recente sentenza n.4127/2013, gli ermellini hanno quindi ribadito il principio di diritto che conferma la colpevolezza del genitore che omissivamente non impedisce l’evento lesivo ai danni del figlio.

Ciò che la corte punisce è la condotta omissiva del genitore poichè in tal modo non si è attivato per evitare si materializzassero i suddetti atti di violenza facendo cosi venir meno l’obbligo di garanzia che grava sul genitore e quello di denuncia poichè si è venuti a conoscenza della condotta illecita perpetrata sotto condizione obbligatoriamente garantita. In particolare, la colpevolezza omissiva viene fuori dall’art. 40, comma 2 c.p., per cui “non impedire l’evento che si aveva l’obbligo di impedire, equivale a cagionarlo”.

La problematica sottende la risoluzione di alcuni quesiti giuridici, quali la punibilità penalmente sanzionabile della condotta omissiva, il contenuto dell’obbligo di attivarsi in virtù dell’obbligo di garanzia gravante sul genitore e l’obbligo di denuncia in ragione del fatto che si è venuti a conoscenza della condotta illecita perpetrata sotto condizione obbligatoriamente garantita.

Il fatto ananlizzato dagli ermellini riguardava un caso di abusi sessuali su un minore da parte di un terzo estraneo alla famiglia avvenuti con la consapevolezza della madre che sapeva degli incontri tra i due.

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