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Concussione per costrizione, ecco cosa dice la Cassazione

Cassazione Civile - Sentenza n.8415 del 5 aprile 2013

Concussione per costrizione, ecco cosa dice la Cassazione
Suprema Corte di Cassazione Penale Sesta Sezione
Sentenza 23 maggio – 9 luglio 2013, n. 29338

Secondo quanto emerge dalla sentenza in esame, la Cassazione ha affermato che soltanto in presenza di un danno ingiusto può parlarsi di concussione per costrizione.

Articolo 317 Codice Penale
Concussione

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringeo induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni [32quater]

In poche parole, resta del tutto irrilevante la pressione esercitata per costringere se tale costrizione non si possa trasformare in un danno ingiusto.

Nel caso di specie, il funzionariodi un ufficio comunale era ritenuto responsabile per il suddetto delitto poichè in cambio di una concessione, imponeva ad una società una azienda “amica” quale soggetto appaltatore stabilendone anche le condizioni economiche etc.

L’imputato avrebbe voluto che la condotta fosse qualificata come concussione per induzione ma per la Cassazione ha chiarito che per la configurazione del reato di cui all’art. 317 c.p. ciò che diventa realmente rilevante non è tanto l’intensità della pressione esercitata dal pubblico ufficiale al cittadino ma il tipo di male prospettato.

Nella fattispecie analizzata dagli ermellini l’evidenza della concussione per costrizione si manifesta perché “la concessione avrebbe dovuto essere rilasciata e consegnata nei contesti formali consueti e fisiologici, mentre la subordinazione di tale rilascio alla stipula di un contratto di appalto per l’esecuzione del lavori oggetto della concessione con un soggetto non scelto dal committente ma imposto dal pubblico ufficiale (ed alle condizioni economiche poste dall’appaltatore) ha costituito all’evidenza la prospettazione di un oggettivo danno ingiusto, idoneo a condizionare la vittima, come effettivamente giudicato da entrambi i Giudici dei merito”.

Sempre secondo quanto affermano i togati di Piazza Cavour tale male “può essere caratterizzato da una ingiustizia oggettiva: è il caso del male comunque non dovuto, del danno ingiustificato; ovvero può essere caratterizzato da una ingiustizia solo percepita soggettivamente è il caso delle conseguenze negative tuttavia conformi a previsioni di legge, che vengano prospettate strumentalmente e con abuso della posizione dominante”.

Mentre, nel primo caso, la prospettazione del danno oggettivo e ingiusto, “mette sostanzialmente la vittima con le spalle ai muro, integrando pertanto un abuso costrittivo, nel secondo la non oggettiva ingiustizia del danno e, conseguentemente, la partecipazione del destinatario della sollecitazione pure particolarmente invasiva ad un vantaggio personale, lascia al destinatario spazi di autonoma possibilità di determinazione orientati anche da una valutazione del rapporto costo/beneficio personale. Rapporto che, per l’assoluta ingiustizia del danno, è insussistente nel primo caso, nel quale il concusso non ha alcuna ragione di dare o promettere alcunché al pubblico ufficiale, o ad altri da lui indicato, che non sia la costrizione di quello nei suoi confronti”.

Testo della sentenza

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