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Cassazione : consenso informato anche se il paziente indossa il ” camice bianco “

Cassazione : consenso informato anche se il paziente indossa il ” camice bianco “
Corte di Cassazione Terza Sezione Civile – Sentenza n. 20984 / 2012

Una sentenza, quella che andremo ad esaminare, che interesserà tutti i medici che leggono il nostro blog giuridico.

Anche nei confronti del paziente-medico vale il consenso informato ad un intervento lo dice la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenze n. 20984/2012, ha accolto il ricorso presentato da un medico piemontese che, a subito un intervento chirurgico proprio dentro la struttura in cui lavora in qualità di radiologo, avanzava una richiesta di risarcimento danni nei confronti della struttura sanitaria perchè a causa della terapia cortisonica somministratagli per curare una encefalite post influenzale, aveva riportato lesioni ossee da patologia articolare femorale.

La richiesta di risarcimento si basava fondamentalmente anche sul fatto che il medico-paziente non era stato edotto dei rischi della terapia.

Secondo Piazza Cavour “la finalità dell’informazione” riguardo ad un intervento deve valere anche nei confronti del medico che potrà così “accettare o rifiutare la prestazione medica” con cognizione di causa.

Infatti, secondo i supremi giudici “la qualità del paziente potrà incidere sulle modalità di informazione che si sostanzia in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e che, nel caso di paziente medico, potrà essere parametrata alle sue conoscenze scientifiche“.

La Corte d’Appello di Torino negava detto risarcimento perchè il “paziente” era una persona competente in materia in quanto medico e, pertanto, “aveva le cognizioni scientifiche per rendersi conto del trattamento cui veniva sottoposto”.

Gli ermellini però non sono d’accordo con i giudici territoriali e, accogliendo il ricorso del paziente col “camice bianco” hanno osservato che “i medici” al più “hanno presunto che il paziente fosse d’accordo” e, che “il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato, l’intervento del medico e’ al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessita’ – sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente”.

In sostanza, nel caso in cui un medico dovesse subire un intervento chirurgico deve essere informato come un comune mortale poichè la differenza tra il medico-paziente e il paziente non medico sta soltanto nel fatto che al primo, magari può essere data una spiegazione più tecnica rispetto ai pazienti che non hanno cognizione alcuna della medicina.

La Cassazione, riguardo alla richiesta di risarcimento danni avanzata dal medico, chiarendo che “in assenza di un consenso consapevolmente prestato occorre l’accertamento che il paziente avrebbe rifiutato quel detrminato intervento o quella terapia se fosse stato adeguatamente informato”, ha rinviato tutto alla Corte d’Appello di Torino per riesaminare il caso.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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