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Cassazione, nuova convivenza e casa coniugale

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Cassazione, nuova convivenza e casa coniugale
Suprema Corte di Cassazione Sesta Sezione Civile
Ordinanza 19 febbraio – 24 giugno 2013, n. 15753

Con la decisione che di seguito si riporta la cassazione, affrontato il tema della casa coniugale e della nuova relazione tra gli ex coniugi ha stabilito che “la circostanza pacifica della nuova convivenza della madre, va sottoposta al vaglio del preminente interesse del figlio convivente, non autosufficiente economicamente” e, su questa circostanza ha infine aggiunto che anche “la stessa Corte Costituzionale, (Corte Cost. 29 luglio 2008 n. 308), investita della questione di legittimità dell’art. 155 quater c.c., nella parte in cui prevede la cessazione dell’assegnazione, ove l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, l’ha ritenuta infondata, interpretando la norma nel senso che debba essere sempre prioritariamente salvaguardato l’interesse dei figli minori (ai quali comunque devono essere equiparati i figli conviventi, maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente).

 

Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti

In fatto e diritto

In un procedimento di divorzio tra G.P. e L.F., il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza in data 14/06/2010, affida il figlio minore esclusivamente alla madre, pone a carico del padre assegno di mantenimento per il figlio stesso e per l’altra figlia maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, con revoca della assegnazione della casa coniugale alla moglie.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 15/3/2011, in riforma assegna la casa coniugale, di proprietà comune dei coniugi, alla moglie.

Ricorre per cassazione il P., che pure deposita memoria difensiva.

Non ha svolto attività difensiva la F.

La stessa Corte Costituzionale, (Corte Cost. 29 luglio 2008 n. 308), investita della questione di legittimità dell’art. 155 quater c.c., nella parte in cui prevede la cessazione dell’assegnazione, ove l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, l’ha ritenuta infondata, interpretando la norma nel senso che debba essere sempre prioritariamente salvaguardato l’interesse dei figli minori (ai quali comunque devono essere equiparati i figli conviventi, maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente).

Dunque la circostanza pacifica della nuova convivenza della madre, va sottoposta al vaglio del preminente interesse del figlio convivente, non autosufficiente economicamente.

La Corte di merito valuta concretamente tale interesse, collegato allo sviluppo psicofisico del giovane e al tempo trascorso nella casa coniugale, e dispone l’assegnazione di essa alla madre, nonostante la nuova convivenza. Si tratta di valutazione di merito, espressa con motivazione adeguata, insuscettibile di controllo in questa sede.

Va pertanto rigettato il ricorso. Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva la moglie.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

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