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La Cassazione si pronuncia sulla deducibilità dei viaggi premio

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La Cassazione si pronuncia sulla deducibilità dei viaggi premio
Suprema Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile
Sentenza n. 17645 del 18 luglio 2013

I Giudici della Suprema Corte hanno trattato un caso relativo ai viaggi premio che ha permesso di marcare alcuni principi già espressi in altre precedenti decisioni riguardo alle spese sostenute dall’impresa che offre questa tipologia di viaggi ai propri clienti.

In buona sostanza, con la sentenza n. 17645 del 18 luglio 2013 i giudici della sesta sezione hanno fatto chiarezza sulla questione stabilendo che tali viaggi possono essere considerati tra le spese di rappresentanza soltanto nel caso in cui venga dimostrato che il loro scopo sia quello di incrementare il prestigio della Società.

Gli ermellini comunque non si sono fatti sfuggire l’occasione di confermare anche un altro imprtante principio ovvero quello per cui il credito accertato con revocatoria fallimentare può essere dedotto soltanto nell’esercizio in cui la sentenza è divenuta definitiva.

L’intreccio di questi principi ha condotto i giudici di Piazza Cavour a spiegare meglio quali sono le spese deducibili e quali invece no poichè nella vicenda oggetto d’analisi, in seguito ad un accertamento fatto ad una impresa, l’Amministrazione Finanziaria contestava alla Società proprio il fatto che avesse dedotto dei costi sostenuti per viaggi premio in favore di clienti in quanto venivano appunto inquadrati nell’ambito delle spese di rappresentanza.

Per l’Agenzia delle Entrate non era stato dimostrato che i costi effettuati per i succitati viaggi premio avessero aumentato il prestigio dell’impresa e quindi che tali spese fossero “costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite”.

L’Amministrazione Finanziaria rilevava inoltre che l’errata competenza, attribuita dall’impresa, alla deducibilità di un credito, accertato con revocatoria fallimentare, in quanto era da considerarsi nell’anno precedente.

L’iter giudiziario inevitabilmente ha portato la questione fin dentro il Palazzaccio poichè la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 3/09/11, depositata il 17 gennaio 2011 ha rigettato l’Appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria.

In merito all’errata deducibilità del credito, accertato con revocatoria fallimentare, la Corte osserva che “le spese e gli altri componenti negativi di cui non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare” devono essere considerati, per competenza, nell’esercizio “nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci” . Richiamati alcuni precedenti sul punto (sentenza Cassazione n. 17568 del 09/08/2007 e sentenza Cassazione n. 16819 del 30/07/2007) la Cassazione ha ribadito che l’unica deroga a tale principio di competenza, consente “la deducibilità di dette particolari spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare”.

Secondo la Corte la sentenza impugnata non risulta essere adeguatamente motivata e giuridicamente corretta, in particolare per il fatto che la Commissione Tributaria Regionale che ha analizzato il caso nel grado precedente non avesse indicato “il percorso argomentativo, attraverso il quale riteneva che tali costi fossero inerenti e deducibili”.

Pertanto, come già indicato in sentenze precedenti (sentenza Cassazione n. 17602 del 27/06/2008 e sentenza Cassazione n. 10959 del 14/05/2007) in merito a tali costi “occorre una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese e della loro diretta imputabilità, che nella specie è mancata”.

La Corte ha pertanto accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate cassando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame tenendo in considerazione i principi espressi.

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