Sentenze Cassazione

Cassazione : dopo 25 minuti si può legittimamente chiudere il verbale

Cassazione : dopo 25 minuti si può legittimamente chiudere il verbale

Cassazione II Sezione Civile – Sentenza n. 18048 del 19 ottobre 2012

Attenzione ai ritardi in udienza perchè al vostro arrivo in aula potreste trovare il fascicolo già chiuso.

Infatti, la Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 18048 del 19 ottobre 2012 ha deciso che il se la parte è in ritardo il giudice, trascorsi 25 minuti, può legittimamente chiudere il verbale.

I Giudici di Piazza Cavour hanno escluso che l’art. 59 disp. att. cod. proc. civ. secondo cui la dichiarazione di contumacia della parte non costituita nell’udienza di cui all’articolo 171 cod. proc. civ. è fatta “quando é decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza” esprima un principio di carattere generale.

Per la Corte tale principio deve considerarsi limitato al procedimento espressamente richiamato dal citato art. 59 disp. att. cod. proc. civ.

L’attesa è deontologicamente “obbligatoria” tra colleghi. Di solito, l’avvocato che per primo giunge in udienza, attende il collega, si porta avanti col lavoro iniziando a redigere il verbale  oppure inizia a percorrere alcuni chilometri lungo i corridoi del Tribunale per sbrigare le varie attività di cancelleria. Terminate queste incombenze, se non ci sono altre udienze che interessano, si puotrebbe anche scambiare quattro chiacchere con i colleghi oppure fare qualche veloce ricerca giuridica online o qualche atto sull’ipad ma dopo una certa ora, anche l’avvocato più corretto ed educato del globo inizia a perdere le staffe e vuole terminare l’udienza e tornare a casa.

Con questa sentenza quindi, se si arriva in ritardo non possiamo lamentarci con nessuno perchè la colpa è soltanto nostra. Inutile prendersela col collega, col giudice, col cancelliere. Per la Corte dopo 25 minuti si può legittimamente chiudere il verbale e come si dice … chi si è visto si è visto.

Anche se di fatto si attende sempre un po’ di tempo l’arrivo della parte assente all’udienza, evitando la chiusura del verbale, soprattutto quando si sà che il ritardo è stato segnalato alla cancelleria, o dal difensore presente, e quindi esista una causa che possa giustificare l’attesa della parte, tuttavia, non è rinvenibile nell’ordinamento la regola dell’obbligo di attendere un’ora per la chiusura del verbale di trattazione dell’udienza di appello fissata ex art. 348 c.p.c. In poche parole, meglio non trattenersi troppo in giro se non si vuole correre il rischio di trovarsi il verbale già chiuso.

Dopo 25 minuti si chiude il verbale – Leggi la Sentenza

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