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Cassazione, favorevole alle telecamere condominiali

Cassazione, favorevole alle telecamere condominiali
Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile – Sentenza n. 71/2013
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che il condomino, in via d’urgenza, puó decidere di installare nel parcheggio condominiale una telecamera per scoraggiare furti, danneggiamenti e altri atti di vandalismo.
In poche parole, l’urgenza permetterebbe al condomino di decidere senza dover aspettare il preventivo ok dell’assemblea condominiale ed avere comunque diritto al rimborso delle spese da parte degli altri condomini.
La Cassazione ha cosí respinto il ricorso presentato da un condomino avverso la decisione del Giudice di Pace che lo aveva condannato a pagare la propria quota per rimborsare le spese sostenute dal condomino che, in via d’urgenza, aveva fatto installare una telecamera a circuito chiuso con video-registratore, puntata nel parcheggio, con lo scopo di far cessare le azioni di vandalismo piú volte denunciate dai condomini.
Con la sentenza n. 71/2013, i giudici della seconda sezione civile della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibili i motivi del ricorso osservando che il giudice di pace ha “ritenuto sussistente la necessità e l’urgenza di procedere all’installazione della telecamera ed evidenziato che tutti i condomini hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per tale installazione, ad eccezione della ricorrente, e che l’apparecchiatura in parola è stata installata con angolazione ristretta all’apparecchiatura di apertura del cancello, con ciò implicitamente escludendo la lamentata violazione della privacy”.
Anzi, proprio sulla privacy gli ermellini osservano che, per giurisprudenza costante della Cassazione, “non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615 bis cod. pen.”.

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