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Cassazione : giustificabile l’errore del medico che vanta un ottimo curriculum professionale

Una sentenza molto particolare é stata emessa dalla Cassazione nei confronti di un medico sospettato di aver commesso sbagli talmente gravi da provocare il decesso di un paziente. 

Una decisione in tal senso si pone peró in netto contrasto con altre recenti pronuncie della massica corte su questa delicatissima questione.

Non molto tempo fa la Cassazione, con la Sentenza n. 42588/11, occupandosi di un caso di responsabilità medica con esiti mortali, ha deciso che il medico che commette errori irreparabili può essere sospeso dalla professione sanitaria anche se non è stato ancora celebrato il processo penale a suo carico.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte (collegato, come si vedrà con la sentenza che si sta per esaminare) riguardava un ginecologo che, per la procura, “era incorso in gravissima negligenza e imperizia” nello svolgimento dell’operazione al punto da poter configurare anche l’ipotesi di “omicidio volontario sotto l’aspetto del dolo eventuale”.

In questo caso, la Cassazione, dando ragione alla procura, ha ritenuto applicabile la sospensione dell’esercizio della professione.

Secondo quanto é stato invece deciso successivamente dalla Corte con la sentenza n. 35472/12 il medico in questione (che ha commesso l’errore) é “scusabile” ma solo se ha un “buon curriculum e non ha precedenti episodi connotati da colpa”.

In questo modo i giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso presentato dal medico pescarese a cui era stato vietato l’esercizio della professione per due mesi a causa dei “gravi indizi di negligenza” che avrebbero “concorso alla causazione di lesioni e della morte di una paziente” che si era sottoposto ad un intervento di laparoscopia.

La Corte, nel decidere il caso, si é dimostrata decisamente contraria ai provvedimenti drastici che si possono prendere nei confronti di un medico sottoposto ad indagini e, pertanto, ha ritenuto necessaria una nuova analisi del caso concretamente verificatosi ma, questa volta, tenendo in considerazione anche il percorso formativo e professionale del clinico.

Il ricorso, giunto innanzi ai giudici di legittimità per la seconda volta, dopo che il Tribunale dell’Aquila aveva “ravvisato plurimi rilevanti profili di negligenza nonche’ un elevato grado di colpa” aveva deciso di accogliere la richiesta del P.M. riguardo alla predetta misura interditiva (la prima volta la Corte aveva accolto la ricusata della Procura) ma, anche grazie ad una perizia favorevole all’imputato e al fatto che, nel frattempo, un procedimento nei suoi confronti si era archiviato, la terza sezione penale, salva il ginecologo dalla sanzione disciplinare e lo fa motivando i  sentenza che tale decisione é arrivata poiché si é tenuto conto dell’ottimo background professionale del medico.

La corte, ponendo le considerazioni appena fatta come base logica per decidere, ha  annullato l’ordinanza impugnata precisando che “il Tribunale é incorso in vizio di motivazione nella parta in cui non é stata compiuta una valutazione del percorso e del pregresso professionale del ricorrente che non puo’ ricevere notazioni negative in relazione ad accertamenti ancora in corso o da procedimenti archiviati in relazione a fatti diversi”.

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